Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Non Si Può Riesaminare il Fatto
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per calunnia, ma le conclusioni della Corte hanno una valenza generale e offrono importanti chiarimenti sulla funzione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Milano, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare l’esito del giudizio. Il nucleo della sua difesa si basava sulla contestazione della valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione dei fatti diversa e, a suo dire, più corretta.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’appellante ha basato il suo unico motivo di ricorso su censure che, secondo la Suprema Corte, erano finalizzate a una “non consentita rilettura degli elementi probatori”. In sostanza, piuttosto che evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nella motivazione), il ricorrente ha tentato di prospettare una “diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa”.
La Corte di Cassazione ha osservato che il ricorrente non si è confrontato efficacemente con le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale era giunta alla sua decisione attraverso una “valutazione globale di tutte le prove acquisite” e supportata da un “puntuale e logico apparato argomentativo”. Di fronte a una motivazione solida e coerente, il tentativo di sostituire la valutazione del giudice di merito con la propria è destinato a fallire in sede di legittimità.
Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Funzione della Suprema Corte
Questo caso esemplifica perfettamente la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di accertare i fatti, valutando le prove raccolte. La Corte di Cassazione, invece, non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo ruolo, definito di “controllo di legittimità”, è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Un ricorso è ammissibile solo se denuncia specifici errori di diritto o vizi di motivazione così gravi da renderla inesistente o palesemente illogica. Chiedere alla Cassazione di riesaminare le prove per giungere a una conclusione diversa è un’operazione non permessa, che snaturerebbe la funzione stessa della Corte. Pertanto, un ricorso con tali caratteristiche viene inevitabilmente dichiarato inammissibile.
le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità rilevando che le critiche mosse dal ricorrente erano di puro merito. Esse si traducevano nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. La motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata completa, logica e non censurabile in sede di legittimità, avendo esaminato ampiamente tutti gli elementi a disposizione. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un esame nel merito del ricorso.
le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tale declaratoria ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e la condanna al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento per far valere vizi di legge e non un pretesto per tentare un’ulteriore, e non consentita, valutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte miravano a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (controllo di legittimità).
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura degli elementi probatori’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per dare un’interpretazione dei fatti diversa da quella stabilita dai giudici di primo e secondo grado. Il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRICARICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 10830/24 Dinice
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 368 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure svolte nell’unico motivo di ricorso risultano dirette a una n consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alterna ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquis corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024