Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 16/07/1970
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto in relazione all’art. 56 cod. pen., è privo dei requisi di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie – consumata – di cui all’art. 640 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si contesta il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabil dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, quanto alla sospensione condizionale, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all’a 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 2024.