Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi requisiti di ammissibilità per i ricorsi, mettendo in luce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito, evidenziando le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione per la difesa.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto sul Nascere
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, come unico motivo, una presunta carenza di prova riguardo al suo consapevole contributo in un concorso di reato. La difesa, tuttavia, ha visto il proprio ricorso immediatamente bloccato dalla Suprema Corte, che lo ha giudicato inammissibile senza procedere a una disamina del contenuto.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, pur essendo concisa, è estremamente chiara nell’esporre i vizi che hanno inficiato l’atto di impugnazione.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni precise, che costituiscono un vero e proprio vademecum per la corretta redazione di un ricorso. I giudici hanno evidenziato plurimi difetti che, cumulativamente, hanno reso l’impugnazione non meritevole di esame.
### Mancanza di Specificità e Genericità
Il primo e più importante vizio riscontrato è la violazione dell’art. 581 del Codice di Procedura Penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso. Secondo la Corte, il motivo presentato era generico e indeterminato. Non basta indicare una presunta violazione di legge; è necessario spiegare in modo dettagliato e puntuale perché la decisione del giudice inferiore sarebbe errata, confrontandosi direttamente con le argomentazioni da essa espresse.
### Assenza di Correlazione tra Ricorso e Sentenza Impugnata
Un altro punto cruciale è la mancanza di correlazione. Il ricorso non può ignorare la complessità delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Deve, al contrario, ‘dialogare’ con essa, smontandone punto per punto il ragionamento logico-giuridico. In questo caso, il ricorrente si è limitato a riproporre le proprie tesi, senza spiegare perché le conclusioni della Corte d’Appello fossero giuridicamente insostenibili.
### Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte ha ribadito un principio cardine: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove o ricostruire i fatti. Il ricorso in esame, invece, tendeva proprio a questo: a sollecitare una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’ e una ‘alternativa ricostruzione dei fatti’, compiti che esulano completamente dalle attribuzioni della Suprema Corte. L’impugnazione si trasformava, di fatto, in un inammissibile ‘terzo grado di giudizio’ sul merito della vicenda.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può essere una mera riproposizione dei motivi d’appello. Deve essere un atto nuovo, mirato a scovare e denunciare specifici vizi di legittimità della sentenza di secondo grado. In secondo luogo, è fondamentale che l’avvocato penalista si confronti analiticamente con la motivazione del provvedimento che intende impugnare, evidenziando le sue crepe logiche o le sue errate applicazioni normative. Ignorare questo passaggio conduce quasi certamente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo vano lo sforzo difensivo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per la mancanza di specificità dei motivi, come richiesto dall’art. 581 del Codice di Procedura Penale. I motivi erano generici, non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limitavano a riproporre tesi già respinte in appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No. La decisione chiarisce che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36253 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova di un consapevole contributo concorsuale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pen inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decision impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanz di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criter valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindac del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/201 Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.