Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Genericità Costa Caro
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è disciplinato da regole precise, soprattutto quando si arriva al vertice del sistema giurisdizionale, la Corte di Cassazione. Un recente provvedimento ci offre uno spunto cruciale sull’importanza dei requisiti formali e sostanziali di un ricorso. L’ordinanza in esame chiarisce come la genericità dei motivi possa condurre a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguenze economiche non trascurabili per il ricorrente.
Il Contesto Giudiziario del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato previsto dall’articolo 493-ter del codice penale. Sentendosi ingiustamente condannato, l’imputato decideva di affidare le sue ultime speranze alla Suprema Corte, presentando un ricorso per contestare la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado.
L’Analisi della Corte: i Motivi dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Il suo esame si è fermato a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. Gli Ermellini hanno ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse affetto da un vizio insanabile: la genericità. Secondo la Corte, il ricorso era “generico per indeterminatezza” perché non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente affermare che la motivazione della sentenza precedente sia sbagliata; è necessario spiegare perché è sbagliata, indicando con precisione i passaggi illogici, le prove travisate o le norme violate. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a una critica generica, senza fornire alla Corte gli strumenti per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato di legittimità sulla decisione impugnata, che peraltro era stata ritenuta logicamente corretta e ben argomentata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorso non indicava gli elementi specifici che erano alla base della censura formulata. Questa mancanza ha impedito al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio compito, che non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di valutare la fondatezza delle specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato. L’assenza di specificità ha quindi trasformato il ricorso in un atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, determinandone l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la precisione e la specificità dei motivi non sono un mero formalismo, ma il cuore stesso del diritto di impugnazione. Un ricorso vago e generico equivale a un ricorso inesistente, con l’aggravante di comportare costi significativi.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità e indeterminatezza, in quanto non indicava gli specifici elementi della sentenza impugnata che venivano contestati, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso in Cassazione valido?
La legge, in particolare l’art. 581 c.p.p., richiede che il ricorso indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, consentendo al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: 021,13333) nato il 24/08/1989
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato all’art. 493-ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché priv requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, n indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentend giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il p sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.