Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ATESSA il 09/09/1976
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, in parziale riforma della prima decisione, gli ha concesso le attenuanti generiche e
rideterminato in mitius,
confermandone la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si censura la motivazione posta al base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimonial
privo della necessaria specificità in quanto, lungi dal contenere compiute censure di legittim contiene allegazioni in fatto (senza neppure dedurre il travisamento della prova: Sez. 2, n. 462
del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01) e reitera le allegazioni disattese dalla Corte di merito (S
6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), che ha dato conto degli elementi sulla base dei quali è giunta ad affermare la responsabilità dell’imputato per il tramite di un’argomentazi
congrua e logica e conforme alla costante giurisprudenza di legittimità (secondo cui «in tema bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti
tipici dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua at gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori,
se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inse del soggetto, quale intraneus, nell’assetto societario»: Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaro, Rv. 285881 – 01); inoltre, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui muove censur sulla mancata prevedibilità e consapevolezza della distrazione da parte dell’imputato, in quanto come esposto – gli è stata attribuita la qualifica di amministratore di fatto;
considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si lamentano la violazione della leg penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semp documentale – è del tutto privo della necessaria specificità, poiché non si confronta con motivazione (che, come già riportato nella sentenza di primo grado, ha dato conto dell’irregolari del libro giornale), ma si limita a negare che nella specie sia stata resa una motivazione congrua prospettare un diversa ricostruzione del fatto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. peri. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025.