Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4129 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4129 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a SALERNO il 12/01/1978 NOME nato a CASTROVILLARI il 22/12/1988
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/vt,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo proposto nell’interesse della prima ricorrente, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha fornito un’adeguata, seppur succinta, motivazione, dando conto delle ragioni in virtù delle quali ritenere correttamente applicata nei confronti della ricorrente l’aggravante de qua (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
ritenuto che, parimenti, entrambi i motivi del ricorso proposto nell’interesse della seconda ricorrente, con cui si deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (il primo) e vizio di motivazione in relazione a mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. (il secondo), sono entrambi manifestamente infondati;
che, infatti, i giudici di appello, come emerge dalle pagine 3 e 4 della impugnata sentenza, hanno esplicato le congrue e non illogiche ragioni poste a base del loro convincimento per cui, da un lato, non possa valutarsi come “trascurabile” il contributo concorsuale dato dalla Gnesotto alla realizzazione del reato di truffa di cui al capo b) di imputazione, dovendosi sottolineare sul punto che il giudizio circa la sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto sia rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e, come tale, è insindacabile dinanzi a questa Corte, se – come nel caso di specie – risulta sorretto da un’adeguata e non illogica motivazione; e dall’altro lato, non possano, coerentemente e conseguentemente, ritenersi integrati i presupposti applicativi dell’attenuante ex art. 114 cod. pen., in conformità con i principi affermati da questa Corte (ex plurimis: Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, COGNOME, Rv. 264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, COGNOME, Rv. 256035; Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255356);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.