Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando i motivi proposti sono generici e ripetitivi. Affrontando un caso di evasione, la Corte ha stabilito la inammissibilità del ricorso in Cassazione, ribadendo principi fondamentali sulla discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento delle circostanze e nella valutazione della recidiva. Questa decisione serve come monito sulla necessità di formulare censure specifiche e pertinenti per accedere al giudizio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso e il Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di evasione. Il ricorrente basava le proprie doglianze su due punti principali: la valutazione delle circostanze del reato e l’applicazione dell’aggravante della recidiva. Nello specifico, si contestava il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e attenuanti, ritenuto ingiusto, e la motivazione con cui era stata applicata la recidiva reiterata e infraquinquennale.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione: i principi ribaditi
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su consolidati principi del diritto processuale penale, evidenziando come i motivi presentati non fossero ammissibili in sede di legittimità.
La natura ripetitiva dei motivi
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stato il carattere meramente riproduttivo delle sue argomentazioni. La Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte in modo adeguato e logico dal giudice di merito. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio, dove si riesaminano i fatti, ma deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione.
La discrezionalità nel bilanciamento delle circostanze
Un punto cruciale della decisione riguarda il giudizio di comparazione tra circostanze. La Corte ha ribadito che questa valutazione è tipicamente discrezionale e appartiene al giudice di merito. Il sindacato della Cassazione su questo punto è limitato ai casi in cui la decisione sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato in modo sufficiente la scelta di considerare equivalenti le circostanze, ritenendo tale soluzione la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Questo approccio è stato ritenuto corretto e in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha fondato la propria decisione di inammissibilità su due pilastri. In primo luogo, ha sottolineato che le doglianze relative al bilanciamento delle circostanze, essendo espressione di una valutazione discrezionale, sfuggono al sindacato di legittimità se non sono viziate da palese illogicità, vizio non riscontrato nel provvedimento impugnato. La motivazione del giudice di merito, anche se sintetica, è stata giudicata sufficiente a giustificare la soluzione dell’equivalenza per assicurare una pena concreta ed adeguata. In secondo luogo, anche la contestazione sull’applicazione della recidiva è stata respinta. La Corte ha evidenziato come la decisione fosse stata correttamente argomentata facendo riferimento ai numerosi precedenti penali del ricorrente, elementi che dimostravano una sua ‘accresciuta pericolosità’ e giustificavano pienamente l’applicazione dell’aggravante.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione, il ricorso deve presentare vizi specifici della sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre questioni di merito già decise. La discrezionalità del giudice nel valutare elementi come le circostanze del reato è ampia e può essere censurata solo in presenza di errori macroscopici di logica o di diritto. La decisione, pertanto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ponendo fine al suo percorso giudiziario.
Quando un ricorso per Cassazione è considerato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, specialmente se riguardano valutazioni discrezionali come il bilanciamento delle circostanze.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione del giudice sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare tale decisione, poiché rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Può intervenire solo se la decisione è frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico e non è sorretta da una motivazione sufficiente.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10847 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10847 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 24/09/1980
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 158/RG 35884
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indica per il reato di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti in questa sede perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto le statu relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazion discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualor siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffic motivazione, tale dovendosi ritenere quella che per giustificare la soluzione dell’equivale si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrog concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
anche l’applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale è stata argomentata a pa 3 con il richiamo ai plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono il reato in q sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025
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