Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Lezione della Suprema Corte sulla Specificità dei Motivi
L’inammissibilità ricorso Cassazione è un esito purtroppo comune per molti impugnanti, spesso a causa di vizi nella formulazione dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, ribadendo l’importanza di presentare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, anziché una semplice riproposizione delle difese già svolte. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i requisiti di ammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di truffa, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi. Il primo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato al giudizio di colpevolezza. Il secondo, invece, lamentava un difetto di motivazione riguardo alla quantificazione della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere.
Le Motivazioni: Analisi dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, giungendo per entrambi a una valutazione negativa. Questa analisi evidenzia i pilastri su cui si fonda il giudizio di ammissibilità.
La Genericità e Mancanza di Specificità del Primo Motivo
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché non era altro che una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve svolgere una funzione di critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata.
Secondo la Corte, la mancanza di specificità non si manifesta solo con l’indeterminatezza, ma anche con la mancata correlazione tra le ragioni della decisione appellata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, il ricorso deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone il ragionamento giuridico, e non ignorarlo. La violazione di questo principio, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione.
L’Infondatezza del Secondo Motivo sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha ricordato che la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, spiegando, ad esempio, perché non fosse applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e confermando la pena decisa in primo grado sulla base di elementi decisivi e rilevanti. Pertanto, la critica del ricorrente è apparsa priva di fondamento, non avendo individuato un vizio logico o giuridico nel percorso argomentativo del giudice di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. La decisione evidenzia che il successo di un’impugnazione dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dalla capacità di presentarle in modo tecnicamente corretto. È indispensabile redigere motivi specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata, evitando mere ripetizioni di argomenti già vagliati. In caso contrario, il rischio concreto è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, senza che la Corte possa neppure entrare nel merito della questione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il primo motivo era una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto dalla legge.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma il motivo di ricorso deve evidenziare un vizio nella motivazione del giudice. Se il giudice ha esercitato la sua discrezionalità in modo logico e conforme alla legge (artt. 132 e 133 c.p.), come in questo caso, il motivo viene considerato infondato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16735 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di truffa, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pag. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata laddove il giudice di appello nel ritenere non applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. ha indicato gli elementi alla luce dei quali confermare la pena irrogata dal giudice di prime cure);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024