Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36689 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 590 bis cod. pen.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., erronea affermazione della sussistenza dell’elemento della colpa nella condotta del NOME e del nesso causale rispetto all’evento; manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta rilevanza delle prove testimoniali in atti; 2. Violazione di legge e vizio d motivazione con riferimento alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida.
Letta la memoria difensiva depositata innanzi a questa Corte, nella quale la difesa insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso, invocando, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.
Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal perimetro valutativo di questa Corte. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la statuizione riguardante la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è sostenuta da conferente apparato argomentativo, non censurabile in questa sede.
Considerato che l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta all’applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
IIiPrsidente