Inammissibilità Ricorso Cassazione: il caso dei motivi meramente riproduttivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando un principio fondamentale del diritto processuale penale: non è possibile riproporre in sede di legittimità le stesse identiche argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo principio è cruciale per comprendere l’inammissibilità del ricorso in Cassazione e le sue conseguenze.
Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che ha tentato di ottenere l’annullamento della sentenza d’appello basando il proprio ricorso sulla mancata applicazione di una causa di non punibilità. Vediamo nel dettaglio come si è sviluppata la vicenda processuale.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
Il fulcro del suo gravame era un’unica doglianza: l’omesso riconoscimento da parte dei giudici di merito della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, le circostanze del reato erano tali da poter rientrare in questa speciale categoria, che avrebbe evitato la condanna penale.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione secondo la Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè, non ha stabilito se l’art. 131-bis fosse o meno applicabile), ma si è fermata a un livello preliminare, di natura prettamente processuale.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, non ammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un’osservazione dirimente: i motivi di impugnazione presentati in Cassazione erano ‘meramente riproduttivi’ di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello.
In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuovi argomenti di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche ragioni che erano già state giudicate infondate nel grado precedente. Il giudizio di Cassazione, è bene ricordarlo, è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti o valutare nuovamente argomenti già vagliati.
La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva già affrontato e disatteso le argomentazioni sulla particolare tenuità del fatto. Di conseguenza, il ricorso si è rivelato privo dei requisiti di specificità necessari per superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, è indispensabile che i motivi di impugnazione siano specifici e critichino in modo puntuale le ragioni della decisione impugnata, evidenziando vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non limitandosi a una sterile riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito. Presentare un ricorso ‘fotocopia’ non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove censure specifiche contro la sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente era l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, in relazione alla sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 8867/24 Nigro
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi di impugnazione, aventi ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudic merito (v. pag. 4-5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/06/2024