Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37171 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37171 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 05/12/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 05/12/2024, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea del 16/05/2023, che aveva Condannato XXXXXXXXXXXXXX in ordine al reato di cui agli articoli 572 (capo a), 582-585 (capo b) e 609-bis (capo c) cod. pen. in danno di XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX, alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla natura delle lesioni patite dalla persona offesa (refertate in data 21/05/2021), che in alcuni frangenti parla di un pugno, in altri di una gomitata; inoltre, la sentenza non risponde alla censura proposta con l’atto di appello, secondo cui la documentazione di pronto soccorso Ł in grado di attestare solo l’esistenza di una lesione, ma non anche la compatibilità della stessa con la dinamica che Ł stata ricostruita in base alle prove raccolte.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla insufficiente risposta alla deduzione difensiva secondo cui la menomazione alla mano dell’imputato era incompatibile con i fatti allo stesso contestati.
2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla asserita attendibilità della persona offesa nonostante il tenore del messaggio inviato all’imputato dopo il fatto, circostanza incompatibile con la sofferenza asseritamente provata.
In data 23 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO, per la parte civile
XXXXXXXXXXXXXXXX, depositava conclusioni scritti in cui insisteva per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
In data 23 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO, per la parte civile
XXXXXXXXXXXXXX, depositava conclusioni scritti in cui insisteva per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di
– Relatore –
Ord. n. sez. 15184/2025
CC – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
responsabilità (v. pag. 4 sentenza impugnata, ove si rinvia alla prima sentenza, nonchØ pagg. 14-23 quanto alla motivazione sui capi A e B, nonchØ 23-25 sul capo C, in cui si dà atto dell’iniziale riluttanza della persona offesa a denunciare il fatto e della circostanza che la stessa ha comunque fatto ascoltare agli operanti, intervenuti per altro motivo, l’audio in cui invitava l’imputato a non salire a casa), il ricorrente si limita a proporre una personale rilettura del quadro istruttorio concordemente valutato dai giudici del merito, nonchØ a reiterare le medesime doglianze motivatamente respinte, come del resto si evidenzia nella stessa narrativa del ricorso (affoliazioni nn. 2-3).
La sentenza, in particolare, evidenzia come le dichiarazioni di XXXXXXX e
XXXXXXXXXXX, che descrivono comportamenti abitualmente posti in essere dall’imputato nel periodo in contestazione, trovano ampia conferma sia nella documentazione sanitaria che nelle dichiarazioni di terzi, vicini di casa estranei al nucleo familiare
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione Ł, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioŁ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Non può quindi che concludersi per l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore
dello Stato.
Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.