Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19536 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 01/04/1984 NOME nato il 31/10/1981
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME con due
distinti atti;
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso del primo ricorrente,
con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di ricettazione, risulta privo del requisito di specificità richiesto,
a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., in quanto riproducendo, con doglianze in fatto, profili di censura già prospettati in
appello e già adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale, che, sulla base di congrue e logiche argomentazioni, e facendo corretta applicazione dei principi
consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto pienamente provata, anche sotto il profilo materiale, la responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato
ascrittogli (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza sulla ritenuta inconsistenza delle ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa, sul possesso
da parte del ricorrente delle chiavi dell’alloggio all’interno del quale venivano rivenuti i beni rubati, e sull’avere questi omesso un’attendibile spiegazione circa
l’origine della disponibilità degli stessi);
ritenuto che l’unico motivo di cui si compone il ricorso del secondo ricorrente, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, è reiterativo di circostanze già devolute all’analisi del giudice di appello e ritenute non rilevanti posto che con giudizio incensurabile si è sottolineata la sussistenza di un precedente per furto che esclude l’occasionalità della condotta nonché fatto riferimento alle modalità dell’azione illecita;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.