Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un filtro di legittimità che non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la superficialità nella redazione dell’atto possa portare a una secca dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione. Questo caso sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e critiche, evitando la mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di truffa consumata, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali. In primo luogo, contestava la qualificazione giuridica del reato, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nella fattispecie di truffa tentata e non consumata. In secondo luogo, lamentava un difetto di motivazione riguardo alle statuizioni civili, ovvero la liquidazione del danno a favore della parte lesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le motivazioni: perché l’inammissibilità ricorso Cassazione?
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione del reato, è stato ritenuto inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto, è stato qualificato come “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice copia di quello d’appello; deve invece contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge. In secondo luogo, il motivo è stato giudicato “manifestamente infondato” perché si poneva in contrasto con principi di diritto già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che i giudici d’appello avevano correttamente applicato.
Anche il secondo motivo, riguardante le statuizioni civili, è stato liquidato come meramente reiterativo, poiché non si confrontava con la specifica motivazione fornita dalla Corte d’Appello sulla liquidazione del danno.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questo provvedimento ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di secondo grado. È necessario strutturare un atto che dialoghi criticamente con la decisione impugnata, evidenziando vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica o contraddittoria. La semplice riproposizione dei motivi d’appello, senza un’analisi critica della risposta fornita dal giudice precedente, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito, che si vede condannato a ulteriori spese e sanzioni.
Perché il ricorso per truffa è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano una semplice e meccanica ripetizione (pedissequa reiterazione) di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, e inoltre erano considerati manifestamente infondati in quanto contrari a principi giuridici consolidati.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni del precedente grado di giudizio, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza che intende impugnare. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione e al versamento di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CUENCA( SPAGNA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine agli artt. 56, 640 cod. pen., per erronea qualifica del reato ascritto all’odierno ricorrente sotto la fattispecie della truffa con anziché tentata, è indeducibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 della impug sentenza), oltreché manifestamente infondato perché in contrasto con i princi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in mate (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Rv. 216429; Sez. 2, n. 27833 dei 07/05/2019, Rv. 276665), di cui i giudici di appello hanno fatto buon governo;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta difetto di motivazione con riferimento alle statuizioni civili non è consentito per meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte d appello, che ha chiaramente specificato la ratio posta a base della liquidazi della provvisionale e determinazione delle statuizioni civili (pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presi nte