Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito processuale che impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito della questione. La decisione si basa su principi procedurali fondamentali, come la preclusione e il divieto di presentare motivi meramente ripetitivi. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le regole che governano l’accesso al giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione errata.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, normativa che disciplina gli stupefacenti. L’imputato, non soddisfatto della sentenza di appello, ha deciso di rivolgersi al terzo e ultimo grado di giudizio, contestando specifici aspetti della decisione.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due principali motivi:
1. L’entità della pena: una critica alla quantificazione della sanzione inflitta dai giudici di merito.
2. La sussistenza di una circostanza aggravante: una contestazione relativa all’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 80 dello stesso D.P.R. 309/1990.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha esaminato la fondatezza di queste lamentele, fermandosi a un controllo preliminare e dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo perché.
La Ripetizione delle Censure: un Errore da Evitare
Con riferimento al primo motivo, relativo alla pena, i Giudici Supremi hanno rilevato che si trattava di una mera riproduzione di censure già presentate e adeguatamente valutate nei precedenti gradi di giudizio. In altre parole, l’avvocato non ha sollevato un vizio specifico della sentenza d’appello, ma si è limitato a ripetere argomenti già respinti. Questo comportamento rende il motivo inammissibile, poiché il ricorso in Cassazione non è una terza occasione per ridiscutere i fatti, ma serve a controllare la corretta applicazione del diritto da parte del giudice precedente.
La Preclusione Processuale e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il secondo motivo, riguardante la circostanza aggravante, è incappato in un ostacolo ancora più netto: la preclusione. La Corte ha infatti constatato che tale doglianza non era stata sollevata nell’atto di appello. La legge processuale stabilisce che le questioni non devolute al giudice del secondo grado non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione. Si tratta di un principio fondamentale che garantisce l’ordine e la gradualità del processo. Non avendo contestato l’aggravante al momento opportuno (l’appello), il ricorrente ha perso il diritto di farlo in seguito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con motivazione sintetica ma incisiva, ha spiegato che la funzione del giudizio di legittimità non è quella di riesaminare l’intero processo. Il ricorso deve individuare errori di diritto specifici commessi nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, il primo motivo era generico e ripetitivo, mentre il secondo era tardivo. Di fronte a queste carenze procedurali, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità, senza entrare nel merito della colpevolezza o della pena dell’imputato.
La decisione ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o infondate.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque affronti un processo penale: le impugnazioni devono essere preparate con estrema cura e attenzione alle regole procedurali. Non è sufficiente avere ragione nel merito, ma è indispensabile far valere le proprie ragioni nei modi e nei tempi previsti dalla legge. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche costi significativi. Questo caso dimostra che la precisione tecnica e la strategia processuale sono tanto importanti quanto la sostanza delle argomentazioni difensive.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché un motivo era una semplice ripetizione di censure già valutate dai giudici di merito, mentre il secondo motivo era precluso, in quanto non era stato sollevato nel precedente atto di appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘precluso’?
Significa che un argomento o una contestazione non può essere esaminata dal giudice perché non è stata presentata nel momento processuale corretto, ovvero nel grado di giudizio precedente come richiesto dalla legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1200 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1200 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22527/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi all’entità della pena e alla ritenta sussisten circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, meramente riproduttivo di censur già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, quanto al secondo, perché precluso, non essendo stato dedotto in appello;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.