Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Prova di Resistenza e i Motivi Reiterativi
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è soggetto a regole stringenti. Non ogni doglianza può essere esaminata: il ricorso deve sollevare questioni di pura legittimità e non essere palesemente infondato. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i contorni dell’inammissibilità ricorso cassazione, evidenziando due principi cardine: la “prova di resistenza” e il divieto di presentare motivi meramente reiterativi. Analizziamo insieme questa decisione per capire quando un ricorso non supera il vaglio della Corte.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per una serie di reati in concorso, tra cui una rapina aggravata dall’uso di un’arma (una bomboletta spray), presentavano ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello di Bologna aveva già parzialmente riformato la prima sentenza, riqualificando uno dei reati e riconoscendo un’attenuante, con conseguente ricalcolo della pena.
I ricorrenti, tuttavia, insistevano su un punto specifico: l’inutilizzabilità di una fonte di prova indiretta che, a loro dire, era stata decisiva per dimostrare l’uso della bomboletta spray durante la rapina. Secondo la difesa, l’illegittimità di tale prova avrebbe dovuto far cadere non solo l’aggravante dell’uso dell’arma, ma anche la stessa attribuzione di responsabilità.
L’Analisi della Corte: Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, che rappresentano un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi di legittimità.
La “Prova di Resistenza” della Prova Logica
Il primo punto affrontato dalla Corte riguarda i motivi legati all’inutilizzabilità della prova. I giudici hanno applicato il cosiddetto criterio della “prova di resistenza”. In pratica, si sono chiesti: se anche eliminassimo la prova contestata, la decisione di condanna resterebbe comunque in piedi?
La risposta è stata affermativa. La Corte ha osservato che la sentenza di merito non si basava esclusivamente su quella singola fonte probatoria. Al contrario, la responsabilità dei ricorrenti era stata affermata attraverso un solido impianto logico basato su altri elementi, quali:
* Il rinvenimento della bomboletta.
* L’uso abituale di oggetti simili da parte degli imputati.
* Il sequestro di una bomboletta analoga presso il loro domicilio.
Questi elementi, complessivamente considerati, erano sufficienti a sorreggere il giudizio di colpevolezza, rendendo la questione sull’utilizzabilità della prova indiretta irrilevante ai fini della decisione finale. Il ricorso, su questo punto, è stato quindi giudicato manifestamente infondato.
I Motivi Meramente Reiterativi
Il terzo motivo di ricorso, relativo ai criteri di attribuzione della responsabilità per un altro dei reati contestati, è stato liquidato ancora più nettamente. La Corte lo ha definito “meramente reiterativo”.
Ciò significa che i difensori si erano limitati a riproporre le stesse argomentazioni già ampiamente esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove censure sulla legittimità della decisione. Un simile approccio trasforma il ricorso in Cassazione in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, un’operazione non consentita alla Corte di legittimità, il cui compito è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte motiva l’ordinanza di inammissibilità ricorso cassazione sottolineando la palese infondatezza delle censure proposte. Il ricorso è definito “soggettivamente complesso” ma incapace di superare la barriera logica eretta dalla duplice conformità delle sentenze di merito. La decisione dei giudici di primo e secondo grado era solida, ben argomentata e basata su una pluralità di elementi convergenti. Tentare di scardinarla attaccando un singolo elemento probatorio, peraltro non decisivo, si è rivelata una strategia processuale perdente.
La natura reiterativa del terzo motivo ha ulteriormente rafforzato la valutazione di inammissibilità. La Corte ribadisce che non può riesaminare il merito delle prove, ma solo controllare che il ragionamento del giudice inferiore sia esente da vizi logici o giuridici. La conseguenza diretta e inevitabile di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte Costituzionale per disincentivare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza offre spunti di riflessione cruciali per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi giuridici effettivi e non su una mera rilettura dei fatti. In secondo luogo, le censure devono essere decisive: contestare una prova è inutile se la condanna poggia solidamente su altri elementi (la prova di resistenza). Infine, è fondamentale evitare la semplice ripetizione di argomenti già disattesi, poiché ciò conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche negative per l’imputato. La via per la Cassazione è stretta e richiede argomenti solidi, specifici e giuridicamente rilevanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: primo, i motivi relativi all’inutilizzabilità di una prova non superavano la “prova di resistenza”, poiché la condanna era comunque sorretta da altri elementi probatori sufficienti; secondo, un altro motivo di ricorso era meramente reiterativo di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti.
Cos’è la “prova di resistenza” citata nell’ordinanza?
La “prova di resistenza” è un criterio logico-giuridico con cui la Corte valuta se la decisione impugnata rimarrebbe valida e fondata anche se si escludesse la prova oggetto di contestazione. Se la decisione “resiste” basandosi su altre prove, il motivo di ricorso viene considerato infondato.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (ad esempio, perché manifestamente infondato), quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: LOBATON NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 dicembre 2023, ha parzialmente riformato (in tema di qualificazione della condotta descritta al capo A e riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., con relativa rideterminazione pena) la sentenza del GUP del Tribunale di Modena, pronunciata il 29 marzo 2023, che aveva condannato i ricorrenti alle pene ritenute di giustizia, per i reati commessi in concorso loro ai capi A, B e C.
Ritenuto che i primi due motivi (replicati e reillustrati con memoria del 16 ottobre, evidenzia anche la assoluta decisività della dedotta inutilizzabilità, per deficit di eleme afferiscono alla dedotta e non ritenuta inutilizzabilità della fonte probatoria indiretta consentito ai giudici del merito di ritenere dimostrato l’uso della bomboletta spray commettere la rapina contestata al capo B, il che influirebbe sia sulla qualificazione del che sulla aggravante dell’uso dell’arma, che sulla corretta identificazione dei responsabi fatto;
che, tuttavia, il ricorso soggettivamente complesso non supera la prova di resisten costituita dal secondo argomento di prova logica (che non appare affatto viziato nei ter rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) speso dai giudici d nella duplice conformità verticale del giudizio di responsabilità (rinvenimento della bombo uso abituale della stessa da parte degli imputati, sequestro di analoga bomboletta press domicilio), manifestando pertanto palese inammissibilità;
che il terzo motivo (criteri di riconoscimento della responsabilità per il fatto descrit A, come riqualificato dalla Corte di merito) è meramente reiterativo di profili di adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (s in proposito, pag. 9 della sentenza impugnata) e, comunque, propone alla Corte di legittim irricevibili profili di merito;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la consegue condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.