Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39577 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che concluso chieden o dichiararsi l’inammissibilità del ricorso NOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIOto
-· 11~151 7,filypiovAtiuni.o. udito il difensore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento dei motivi
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 23 gennaio 2024, in riforma della pronuncia del G.U.P del Tribunale di Napoli Nord datata 10-3-2023, ri pena inflitta a COGNOME NOME, in ordine ai delitti di concorso in estorsione lesioni personali in danno di COGNOME NOME, turbata libertà degli incanti i stesso COGNOME e di COGNOME NOME, ad anni 6 mesi 6, giorni 20 di reclusione ed C multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’ art. 173 disp. att. cod. proc
AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex pen.:
– violazione di legge e difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittori travisamento della prova quanto alla responsabilità per il delitto di turbata liber consumato in danno del COGNOME; si lamentava, al proposito, che la sus atteggiamenti intimidatori nei confronti della p.o. tesi a dissuadere l aggiudicazione del bene all’asta, era stata affidata soltanto alla sfera percettiv COGNOME e della moglie dello stesso e ciò viziava irrimediabilmente la sentenza quale, poi, aveva ricavato da tale supposto e presunto delitto anche la responsabil di estorsione e lesioni nei confronti della stessa persona offesa; la corte di ap tutto pretermesso la valenza oggettiva del primo colloquio intervenuto tra T COGNOME 1’8 giugno 2021, privo di qualsiasi valenza intimidatoria, omettendo di v doglianze difensive proposte sul punto; comunque, né l’indicazione del sopra l’individuazione del luogo di provenienza dell’offerente, potevano ritenersi dotat valenza intimidatoria, trattandosi di dati del tutto neutri, così come prova di va l’ulteriore circostanza dell’allontanamento del COGNOME da un’uscita seconda avvenimenti dell’8 giugno erano stati reinterpretati dalle pp.00. alla luce di qu successivamente, sulla base di una percezione a posteriori; ancora, la motivazio ritenersi contraddittoria nella parte in cui aveva valorizzato le numerose chiamat all’indirizzo della p.o. da parte del COGNOME il giorno successivo l’incontro pr t AVV_NOTAIO, e ciò dimostrava invece che, evidentemente, i comportamenti del precedente non avevano sortito alcun effetto; peraltro, la conversazione registra soltanto dell’interesse dell’imputato al recupero del bene di famiglia, con possibil ristoro dell’offerente, senza che le frasi stigmatizzate dalla corte di appello esse valore intimidatorio; la corte era pertanto incorsa in un travisamento di d ordine ad un elemento decisivo del fatto; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– violazione di legge e difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittori travisamento della prova quanto alla responsabilità per i delitti di cui ai capi rubrica, di estorsione e lesioni personali in danno del COGNOME, posto che il ruo delle lesioni ad opera di soggetti non identificati era stato attribuito al ricorre qualsiasi riscontro probatorio e su una esclusiva una deduzione logica che non si e con le doglianze difensive; inoltre, le conversazioni del 10 e 19 giugno, non permettevano di ricavare alcun elemento ed il giudice di appello aveva errato nel ricollegare i d accaduti in quei giorni mancando qualsiasi dimostrazione della connessione tra aggre aggiudicazione dell’asta; la corte non aveva spiegato perché l’aggressione fosse st termine nonostante nella conversazione precedente mezz’ora COGNOME avesse già ri l’assenso di COGNOME a recedere dall’aggiudicazione, e, sul punto, la pronuncia i quindi affetta da grave contraddizione e palese illogicità nella parte in cui ave una precedente programmazione dell’aggressione; i plurimi tentativi di contatto dell suoi familiari dimostravano la regolarità della condotta del ricorrente, confermata bonaria dell’accordo raggiunto; la corte di merito aveva travisato anche il con
conversazione del successivo 10 giugno tra la moglie del COGNOME COGNOME COGNOME, valo percezioni soggettive dell’interlocutrice ed aveva omesso di evidenziare come qualsiasi frase dal contenuto intimidatorio riferito dall’imputato; ed anzi, la gener riferite nelle conversazioni, imponeva di escludere qualsiasi possibilità di responsa di concorso nelle lesioni; altresì errata doveva ritenersi l’interpretazione dell COGNOME–COGNOME;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta aggravante delle riunite nel delitto di estorsione difettando qualsiasi elemento per ritenere c avesse dato mandato a più soggetti di effettuare l’aggressione;
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta respons delitto di concorso in lesioni personali non potendosi escludere che l’incarico porre in essere mere attività di minacce così che doveva comunque configurarsi l’ipo all’art. 116 cod.pen.;
violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova quanto alla responsabilità per il delitto di cui al capo n. 3 relativo alla vicenda COGNOME, poic caso, era mancata qualsiasi condotta intimidatoria, come desumibile anche dalla dich della stessa p.o.;
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla negazione dell generiche, agli aumenti per continuazione ed alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi del ricorso sono reiterativi di doglianze già compiutamente disattese dalla corte di merito, oltre che involgenti una lettura alternativa di el non consentita nella presente sede di legittimità e devono, pertanto, esser inammissibili.
Ed invero, quanto al primo, secondo e quarto motivo, con i quali si deduc travisamenti della prova in relazione alla ricostruzione della vicenda COGNOME, va come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cas caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo gr nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenu gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, i inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle par 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si sal di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i i
del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici d sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esa ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciab ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ri motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del COGNOME è costit attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME d ed i contatti avuti con il COGNOME, dal contenuto delle conversazioni r dall’inequivocabile condizione di assoggettamento manifestato dalla moglie della colloquio successivo l’aggressione ai danni del marito, dal contenuto di altre conver quali il ricorrente ed un correo progettavano ulteriori attività tese a far aggiudicatari o i possibili interessati alla partecipazione ad aste che vedevano offe beni appartenenti al nucleo familiare dell’imputato.
La corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 9 e dell’impugnata sentenza, ha proceduto ad un’attenta analisi del materiale valorizzando anche dati oggettivi ricavabili dalle conversazioni senza che l’affe responsabilità possa, pertanto, ritenersi fondata esclusivamente su percezioni sogg vittime, essendosi sottolineata anche la chiara ed inequivocabile successione dei fa a seguito dell’aggiudicazione al COGNOME dell’immobile, seguiva dapprima una attività di contatto telefonico da parte del COGNOME dello stesso e persino dei s culminata nella violenta aggressione a seguito della quale era lo stesso imputato ne contatti a convenire la revoca della precedente aggiudicazione.
Le conclusioni COGNOME l’affermazione di responsabilità risultano pertanto fond ricostruzione priva dei lamentati vizi; peraltro in tema di sindacato del vizio della il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutaz compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bens questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle ded parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sv argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a prefere (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate il fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatt nella presente sede di legittimità.
2. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto alla affermata responsabi ordine al delitto di turbata libertà degli incanti in danno del COGNOME; anche in ta di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorso deduce una lettura delle dichiarazioni della vittima che appaiono essere state correttamente inte giudici di merito in assenza del denunciato rilevante travisamento; il giudice di ap osservazioni svolte a pagina 15 e seguenti della motivazione, ha sottolineato dichiarazioni e dal riconoscimento del COGNOME sia emerso che questi venne contatta dal COGNOME per recedere dall’asta, circostanza puntualmente verificata, così ch questo caso la condotta dell’imputato appare chiaramente mirata ad intervenire l’esito della gara pubblica.
Le conclusioni COGNOME la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeg giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle p consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contr Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non e controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatt giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi sia nel complesso esauriente e plausibile.
3. Quanto al terzo motivo, in punto riconoscimento della aggravante delle p riunite nel delitto di estorsione in relazione alla consumazione dell’aggressione soggetti rimasti ignoti ai danni di COGNOME, il motivo di ricorso si affida alternative e non risulta affatto fondato anche in punto di diritto.
Ed invero i sotto il primo profilo i la ricostruzione della possibilità che COGNOME COGNOME COGNOME rivolto ad un solo soggetto incaricandolo dell’aggressione è una mera ipotesi astr qualsiasi riscontro probatorio; sotto il secondo va ricordato come questa Corte di abbia affermato che l’aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, conc modalità dell’azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consum reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza (Sez. 2, n 08/11/2023, Rv. 285443 – 01).
E nel caso di specie deve pertanto ritenersi che, in ogni caso, il profilo so COGNOMECOGNOME soggetto risultato in contatto con altri correi coinvolti nelle attività degli incanti e di estorsione in danno degli aggiudicatari, manifesta evidenti p meno colposi nell’essersi affidato ad interventi di terzi sul COGNOME.
Infine, manifestamente infondati sono anche i motivi in punto negazion attenuanti generiche, aumenti per continuazione e determinazione della pe ravvisandosi alcuno dei lamentati vizi nelle determinazioni espresse con precisi ri fatto dalla corte di appello alle pagine 17-18 ove si è fatto riferimento al co 1/
processuale dell’imputato ed alla gravità dei fatti per giustificare la negazione de determinazione della pena in misura superiore ai minimi assoluti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al v in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profi emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
NOME COGNOME
peri ali