Inammissibilità Ricorso Cassazione: Limiti e Condizioni secondo la Suprema Corte
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e chiarisce i presupposti per l’applicazione di alcuni istituti del diritto penale. Comprendere quando e perché un ricorso viene respinto è fondamentale. In questo caso, la Corte Suprema ha stabilito l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un imputato, confermando la decisione della Corte d’Appello su basi procedurali e di merito molto solide.
I Fatti del Processo: Dal Tribunale alla Cassazione
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’appello di Torino. L’imputato contestava la sua condanna attraverso due motivi principali. Il primo motivo criticava la motivazione della sentenza riguardo alla sua responsabilità penale. Il secondo, invece, lamentava la violazione di legge per la mancata applicazione di due norme favorevoli: l’attenuante per il danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
L’Analisi della Corte: I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile per ragioni ben precise, che toccano sia l’aspetto procedurale del ricorso sia il merito delle questioni sollevate. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Suprema Corte.
La Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso è stato considerato indeducibile. La Corte ha rilevato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a essere una “pedissequa reiterazione” di quelle già esposte nell’atto di appello. La Corte d’Appello le aveva già esaminate e respinte con argomenti logici e giuridicamente corretti. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio è un’attività preclusa in questa sede.
La Tenuità del Fatto (Art. 131-bis) e i Reati della Stessa Indole
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua esclusione. La legge, infatti, prevede che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applichi quando l’imputato ha commesso più reati della stessa indole. Nel caso specifico, era emerso che l’imputato aveva precedenti di questo tipo, circostanza che preclude automaticamente l’applicazione del beneficio.
L’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità
Anche la richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) è stata respinta. La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, secondo cui un danno patrimoniale quantificato in 600,00 euro non può essere considerato di “speciale tenuità”. Questa valutazione discrezionale, se adeguatamente motivata come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri. Il primo è di natura processuale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello né una richiesta di riesame delle prove. Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di rifare il processo. Il secondo pilastro è di natura sostanziale: la Corte d’Appello ha applicato correttamente la legge penale. Ha giustamente escluso l’art. 131-bis a causa della presenza di reati della stessa indole, un ostacolo normativo insuperabile. Allo stesso modo, ha logicamente ritenuto che un danno di 600 euro superasse la soglia della “speciale tenuità”, esercitando correttamente il proprio potere valutativo.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa decisione ribadisce l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione con motivi specifici e pertinenti al giudizio di legittimità. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di secondo grado; è necessario individuare vizi di legge o di motivazione evidenti e non limitarsi a riproporre le stesse difese. Inoltre, l’ordinanza chiarisce che istituti come la particolare tenuità del fatto hanno presupposti applicativi stringenti, come l’assenza di una tendenza a delinquere manifestata da reati analoghi. Infine, la valutazione sull’entità del danno ai fini dell’attenuante specifica resta un apprezzamento di merito che, se ben motivato, difficilmente può essere messo in discussione davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché si limitava a ripetere gli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, e perché chiedeva una nuova valutazione delle prove, cosa non consentita in Cassazione.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché l’imputato aveva commesso in precedenza altri reati della stessa indole. Questa circostanza, secondo il terzo comma dell’art. 131-bis, impedisce l’applicazione di tale beneficio.
Un danno di 600 euro è considerato di speciale tenuità?
Secondo la valutazione della Corte d’Appello, confermata dalla Cassazione, un danno di 600 euro non può essere considerato di “speciale tenuità” ai fini della concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 120 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato ad Atri il 20/07/1997
avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (primo motivo) e la violazione di legge in relazione agli artt. 62, n. 4), e 131-bis cod. pen., sono: primo, indeducibile poiché si risolve nella pedissequa reiterazione argomenti già dedotti nell’atto di appello e puntualmente disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dalla corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 5 della senten impugnata) e nell’inammissibile sollecitazione di una rivalutazione della valenza probatoria degli elementi di prova; il secondo, poiché la Corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine sia al fatto che l’imputato aveva commesso più reati della stessa indole, con la conseguente preclusione dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen.) sia all’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., per non potersi un danno di C 600,00 essere considerato di speciale tenuità (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.