Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Tenuita del Fatto Non Salva dall’Evasione
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più complessi del processo penale. Questa pronuncia impedisce alla Corte Suprema di esaminare il merito della questione, spesso perché il ricorso non solleva reali questioni di diritto ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, rigettando il ricorso di un imputato per evasione che invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Evasione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Secondo la difesa, le circostanze del reato erano tali da poter essere considerate di lieve entità, giustificando così l’esclusione della pena.
L’Analisi della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede in un’analisi approfondita della tenuità del fatto, bensì in una valutazione preliminare sulla natura stessa del ricorso. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una sterile replica di quelle già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
I Limiti della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione scatta quando l’appellante si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici precedenti, senza individuare specifiche violazioni di legge. In questo caso, i giudici di merito avevano correttamente identificato due elementi ostativi all’applicazione della causa di non punibilità:
1. La gravità oggettiva del fatto: Il reato di evasione, per sua natura, lede un interesse pubblico rilevante, ovvero l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
2. L’intensità del dolo: La volontà cosciente di sottrarsi a una misura restrittiva della libertà personale è stata considerata un indicatore di un’intenzione criminale non trascurabile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si concentra sulla funzione del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre una diversa interpretazione dei fatti. I giudici di merito avevano già compiuto la loro valutazione, ritenendo che la gravità del comportamento e l’intensità dell’intenzione criminale fossero incompatibili con il concetto di “particolare tenuità”. La Cassazione, non potendo riesaminare tali aspetti fattuali, ha concluso che il ricorso era privo dei requisiti minimi per essere discusso nel merito. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, alla dichiarazione di inammissibilità sono seguite le condanne accessorie: il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure che attengono alla corretta applicazione della legge e non al riesame dei fatti. Invocare l’art. 131-bis c.p. senza contestare specifici errori giuridici nella motivazione dei giudici di merito conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso in Cassazione. La decisione sottolinea che la valutazione della tenuità del fatto è un giudizio complesso, che non può prescindere da elementi come la gravità oggettiva del reato e l’intensità del dolo. Per i professionisti del diritto, ciò significa che un ricorso in Cassazione deve essere costruito su solide argomentazioni giuridiche, evitando di riproporre questioni già risolte nei gradi precedenti.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazioni giuridicamente corrette dai giudici di merito, senza presentare vizi di legittimità o illogicità manifeste.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Risposta: L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata esclusa a causa della gravità oggettiva del fatto (il reato di evasione) e dell’intensità del dolo del ricorrente, elementi che i giudici hanno ritenuto ostativi al riconoscimento della particolare tenuità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Risposta: La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a 3.000 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33920 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33920 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe 4 COGNOME esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti la man applicazione della causa di non punibilità di cui all’ad 131-bis cp già adeguatamente vagliati disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al po delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere ostativi la gravità oggettiva del fatto e l’intensit dolo connotanti l’evasione contestata al ricorrente;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ad. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.