Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’inammissibilità ricorso Cassazione è una delle conseguenze più severe per chi decide di impugnare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte. Non significa solo che il ricorso non verrà esaminato nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di quando e perché un ricorso viene dichiarato inammissibile, specialmente se basato su motivi ritenuti generici e manifestamente infondati.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda due individui che hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. La sentenza di secondo grado aveva confermato la loro condanna per un reato legato agli stupefacenti. I ricorrenti, attraverso un unico motivo di impugnazione, contestavano la valutazione del trattamento sanzionatorio, ovvero la pena loro inflitta, ritenendola non adeguatamente motivata.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato le istanze, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su due pilastri principali: la genericità del motivo presentato e la completezza della motivazione della sentenza impugnata. Secondo i giudici supremi, il motivo di ricorso non solo era manifestamente infondato, ma anche affetto da genericità.
La Completezza della Motivazione della Corte d’Appello
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “completa ed esaustiva” riguardo alla pena. La decisione di secondo grado aveva adeguatamente argomentato la gravità del reato, basandosi sul quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata. Inoltre, la pena era stata fissata in una misura prossima al minimo previsto dalla legge, tenendo conto anche di altri fattori, come la recidiva contestata a uno degli imputati, che era stata bilanciata e ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata a pagare le spese del procedimento. Inoltre, il ricorrente è tenuto a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la Corte ha stabilito che ciascun ricorrente dovesse versare la somma di 3.000 euro.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara: non è sufficiente lamentare genericamente l’adeguatezza della pena per ottenere una revisione in sede di Cassazione. È necessario che il ricorso individui vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel determinare la pena, fornendo una giustificazione logica e coerente con le prove e le circostanze del caso. Il tentativo dei ricorrenti di ottenere una nuova valutazione nel merito è stato quindi respinto, poiché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi specifici e non può limitarsi a una generica contestazione della decisione di merito. Presentare un ricorso vago e infondato non solo è inutile ai fini di una riforma della sentenza, ma espone anche a significative sanzioni economiche. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta redazione dei motivi di ricorso, che devono mirare a evidenziare errori di diritto e non a sollecitare una rivalutazione dei fatti già ampiamente discussi nei gradi precedenti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro per ciascun ricorrente.
Perché il ricorso è stato considerato manifestamente infondato e generico?
Perché non contestava in modo specifico i punti della sentenza impugnata, ma si limitava a critiche generali. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello sul trattamento sanzionatorio fosse già completa, esaustiva e logicamente argomentata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per determinare la pena?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla gravità del reato, valutata in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente. Ha inoltre considerato la recidiva per uno degli imputati, bilanciandola con le circostanze attenuanti generiche, e ha irrogato una pena prossima al minimo edittale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43004 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto nei ricorsi è manifestamente infondatc oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità del reato in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente e della pena irrogata in misura prossima al minimo edittale, considerata anche la recidiva contestata al Gervasio e ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
Il Co • liere estensore
GLYPH