Inammissibilità Ricorso Cassazione: I Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei confini entro cui può muoversi il giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: non è possibile trasformare il terzo grado di giudizio in una nuova valutazione dei fatti. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello, con motivi che la Suprema Corte ha ritenuto esulare dalle proprie competenze. Analizziamo la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due questioni principali:
1. La mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. L’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riconsiderare elementi già valutati dal giudice di secondo grado, sperando in un esito più favorevole. Tuttavia, come vedremo, la natura del giudizio di Cassazione pone paletti ben precisi a questo tipo di richieste.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 giugno 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità. I giudici supremi hanno chiarito che le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti e alla non applicazione dell’art. 131 bis c.p. toccano valutazioni di merito, che sono di esclusiva competenza dei giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la propria decisione su una motivazione chiara e consolidata nella giurisprudenza. Il provvedimento impugnato, ovvero la sentenza della Corte d’Appello, era sorretto da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Inoltre, il giudice di secondo grado aveva condotto un “adeguato esame delle deduzioni difensive”.
Questo significa che la Corte d’Appello aveva già preso in considerazione gli argomenti della difesa e aveva spiegato in modo logico e coerente le ragioni per cui non riteneva di concedere le attenuanti generiche o di applicare la causa di non punibilità. Di fronte a una motivazione così strutturata, la Corte di Cassazione non ha il potere di intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia esente da vizi logici o giuridici, non di stabilire se avrebbe deciso diversamente nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A queste si è aggiunta la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione. Quando i motivi di ricorso si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito, mascherata da presunti vizi di legge, l’esito non può che essere una dichiarazione di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il proponente.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile se i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio quando mirano a ottenere un riesame dei fatti già valutati adeguatamente dal giudice precedente, anziché contestare vizi di legittimità come la violazione di legge o il vizio di motivazione.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna a tremila Euro.
La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere sempre contestata in Cassazione?
No. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la mancata concessione delle attenuanti generiche non è contestabile in Cassazione se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione sufficiente e priva di illogicità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricor’so proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto attingono la mancata concessione delle generiche l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’ad 131 bis cp quando di contro sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito n censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.