Inammissibilità ricorso Cassazione: quando le censure si limitano ai fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico del principio di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando le motivazioni addotte dall’appellante non contestano la corretta applicazione della legge, ma mirano a una nuova valutazione del merito dei fatti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso contro una sentenza di assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
I fatti di causa
Il caso ha origine da un controllo di polizia presso l’abitazione di un soggetto, durante il quale venivano rinvenuti alcuni proiettili all’interno di un cestino appoggiato su un mobile. A seguito di ciò, l’individuo veniva imputato per il reato previsto dall’art. 697 del codice penale (detenzione abusiva di munizioni).
Il Tribunale di primo grado, in composizione monocratica, pur riconoscendo la sussistenza del fatto e la sua attribuibilità all’imputato sulla base del verbale di sequestro e della testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, decideva di assolverlo. La motivazione? L’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, ritenendo l’offesa minima.
Dal primo grado al ricorso in Cassazione
Nonostante l’esito assolutorio, la difesa dell’imputato decideva di impugnare la sentenza, sostenendo che dall’istruttoria dibattimentale non fosse emersa la colpevolezza del proprio assistito ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’. L’appello veniva correttamente riqualificato dalla Corte d’Appello come ricorso per cassazione.
L’analisi della Corte sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una linea argomentativa netta e consolidata. I giudici hanno evidenziato come le censure mosse dalla difesa non riguardassero vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione delle norme giuridiche), bensì si risolvessero in ‘doglianze di fatto’.
In pratica, la difesa chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove raccolte in primo grado (il verbale di sequestro e la testimonianza), un’attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è stato inoltre giudicato aspecifico e manifestamente infondato.
Le motivazioni
La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva chiaramente indicato gli elementi di prova a fondamento della responsabilità dell’imputato: il rinvenimento dei proiettili nella sua abitazione, confermato sia dal verbale di sequestro che dalla deposizione del teste di polizia. Questi elementi, secondo il giudice di merito e confermato dalla Cassazione, erano sufficienti a provare la responsabilità penale, sebbene poi neutralizzata dalla causa di non punibilità.
Di fronte a una motivazione logica e coerente del giudice di primo grado, le critiche del ricorrente si sono rivelate un tentativo, non consentito, di sostituire la valutazione del Tribunale con una propria interpretazione dei fatti. Pertanto, constatata la natura fattuale e l’infondatezza delle censure, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando ipotesi di esonero, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. I ricorsi che tentano di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito sono destinati all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le obiezioni sollevate dalla difesa non riguardavano errori di diritto, ma contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti (cosiddette ‘doglianze di fatto’), attività che non è permessa nel giudizio di Cassazione. Inoltre, le censure sono state ritenute aspecifiche e manifestamente infondate.
Cosa significa essere assolti per ‘particolare tenuità del fatto’?
Significa che il giudice ha accertato che l’imputato ha commesso il reato, ma ha ritenuto che il danno o il pericolo causato fosse talmente esiguo e il comportamento non abituale, da non giustificare l’applicazione di una pena. È un’assoluzione che riconosce la responsabilità ma esclude la punibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, salvo rari casi di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20914 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ha assolto NOME in ordine al reato previsto dall’art. 697 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto, e che avverso tale sentenza la difesa ha proposto appello, correttamente riqualificato in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Reggio Calabria.
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso – nel quale il difensore si duole del fatto che dall’istruttoria dibattimentale non è emersa la colpevolezza di COGNOME al di là di ogni ragionevole dubbio – in quanto, oltre a risolversi in doglianze di fatto, sono aspecifiche e manifestamente infondate. Invero, la sentenza impugnata evidenzia come prova della responsabilità dell’imputato si tragga dal verbale di sequestro e dalle dichiarazioni del teste di Polizia giudiziaria circa il rinvenimento, all’atto del controllo dal medesimo operato, dei proiettili oggetto di imputazione sopra un mobiletto all’interno di un cestino nell’abitazione del ricorrente. E ritiene la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.