Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Manifestamente Infondati
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una via sempre percorribile. Uno degli ostacoli più comuni è l’inammissibilità ricorso Cassazione, una pronuncia che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con importanti conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano principalmente su due aspetti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la presunta eccessività della pena base inflitta, ritenuta sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni, ma ha stabilito che i motivi presentati erano ‘manifestamente infondati’. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La decisione della Corte si fonda su una valutazione preliminare dei motivi di ricorso, che devono superare un vaglio di ammissibilità. In questo caso, i motivi sono stati giudicati privi di qualsiasi pregio giuridico.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il primo motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e priva di vizi logici per giustificare la sua decisione. Quando il giudice di merito espone in modo coerente le ragioni del diniego, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione, poiché il suo compito è verificare la legittimità e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti.
La Determinazione della Pena Base
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato respinto. La Corte ha sottolineato che la pena base era stata fissata in una misura solo leggermente superiore al minimo previsto dalla legge. In tali circostanze, i giudici hanno ritenuto sufficiente il richiamo al criterio di proporzionalità e alla particolare gravità del fatto, senza la necessità di una motivazione più analitica. Questa interpretazione è in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 35100/2019).
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il ricorrente avesse agito ‘in colpa’ nel proporre un ricorso palesemente infondato, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie, come previsto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000).
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulle decisioni precedenti. Proporre motivi generici, non specifici o manifestamente infondati espone al rischio concreto non solo di un rigetto, ma di una sanzione economica aggiuntiva. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la strategia difensiva deve basarsi su vizi di legge concreti e ben argomentati, evitando di riproporre questioni di fatto già ampiamente valutate nei gradi di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi addotti sono considerati manifestamente infondati, ovvero privi di un apprezzabile fondamento giuridico o logico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende, in quanto si ritiene che abbia colpevolmente causato l’instaurazione del procedimento.
La Corte di Cassazione può riconsiderare il diniego delle attenuanti generiche?
No, se la Corte territoriale ha motivato la sua decisione in modo adeguato e senza vizi logici, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale valutazione, ma solo controllarne la correttezza formale e la coerenza argomentativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1404 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CINQUEFRONDI il 22/03/1995
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti: quant al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Corte territoriale, senza incorr alcun vizio logico, ha adeguatamente illustrato le ragioni che non ne consentono la concessione al ricorrente (cfr. par. 4.1 della sentenza); b) la pena base è stata determinata in misura di po superiore al minimo edittale, cosicché può ritenersi sufficiente il riferimento al crite proporzione, tenuto conto delle ulteriori argomentazioni in merito alla particolare gravità fatto (cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.