Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Il Pericolo della Genericità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un errore comune, spesso fatale, è la formulazione di motivi generici, che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa vanificare ogni sforzo difensivo, condannando l’atto a essere respinto prima ancora di un esame nel merito. Analizziamo insieme i principi cardine ribaditi dalla Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto per Vagità
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto responsabile per i reati di invasione di terreni o edifici. La difesa, nel rivolgersi alla Corte di Cassazione, ha lamentato un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado. Tuttavia, il ricorso è stato redatto in termini astratti e generici.
Invece di articolare in modo dettagliato le censure mosse alla sentenza impugnata, l’appellante si è limitato a dolersi della presunta mancata considerazione delle argomentazioni già presentate nell’atto d’appello, senza però riesporle né spiegare perché fossero decisive. Questa impostazione ha impedito alla Corte di Cassazione di comprendere quali fossero le questioni irrisolte e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendolo privo dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questo articolo impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve essere “autosufficiente”. Ciò significa che deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere al giudice di decidere senza dover consultare altri atti del processo. Lamentarsi genericamente che le proprie tesi non sono state considerate non è sufficiente.
Le Motivazioni: Il Principio di Autosufficienza
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sul concetto di “genericità per indeterminatezza”. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: un ricorso è inammissibile quando, dopo aver richiamato principi astratti sulla valutazione delle prove, si limita a lamentare l’omessa considerazione delle censure formulate in appello senza, tuttavia, indicarle e spiegare come e perché sarebbero rimaste inevase. Non è compito della Corte di Cassazione andare a ricercare negli atti precedenti i motivi che il ricorrente non ha avuto cura di esporre chiaramente. L’atto deve contenere la “precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica”. La mancata specificazione delle censure rende impossibile l’individuazione autonoma delle questioni e, di conseguenza, il sindacato di legittimità richiesto alla Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito per ogni difensore. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è imperativo che ogni motivo sia articolato in modo chiaro, specifico e autosufficiente. È necessario non solo indicare la presunta violazione di legge o il vizio di motivazione, ma anche illustrare concretamente le argomentazioni a sostegno, spiegando la loro rilevanza e decisività ai fini del giudizio. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende rappresenta la conseguenza diretta di un’impugnazione redatta senza il necessario rigore tecnico-giuridico.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, cioè se non espone in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un ricorso non può limitarsi a lamentare l’omessa valutazione di censure precedenti?
Significa che non è sufficiente affermare che il giudice d’appello ha ignorato i motivi presentati. Il ricorrente deve, invece, riesporre il contenuto di tali motivi nel ricorso per cassazione e spiegare perché la loro mancata valutazione ha viziato la sentenza, permettendo così alla Corte di avere un quadro completo per decidere.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12920 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12920 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 19/03/1975
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
letto considerato
che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, dopo aver richiamato in via astratta i principi che debbono soprintendere alla valutazione delle prove, si è limitato a lamentare l’omessa considerazione delle censure articolate con l’atto d’appello senza, tuttavia, indicarle e spiegare come e perché sarebbero rimaste inevase minando così alla radice la motivazione della sentenza di secondo grado; si è d’altra parte correttamente affermato tale deve ritenersi il ricorso per cassazione con cui si lamenti l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo in tal modo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 – 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.