Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12920 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12920 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
letto considerato
che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, dopo aver richiamato in via astratta i principi che debbono soprintendere alla valutazione delle prove, si è limitato a lamentare l’omessa considerazione delle censure articolate con l’atto d’appello senza, tuttavia, indicarle e spiegare come e perché sarebbero rimaste inevase minando così alla radice la motivazione della sentenza di secondo grado; si è d’altra parte correttamente affermato tale deve ritenersi il ricorso per cassazione con cui si lamenti l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo in tal modo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 – 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.