Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per i reati di cui agli artt. 582, 585, 612, 61 n. 2 cod. pen NOME e NOME COGNOME; in particolare, NOME COGNOME ha definito la sua posizione ex art. 599-bis cod. proc. pen. e, per entrambi, la pena è stata ridimensionata;
Dato atto che, in data 12 febbraio 2024, l’AVV_NOTAIO, per la parte civile, h fatto pervenire conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi, rimettendo Collegio per la quantificazione delle spese.
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso – con cui si denunzia violazione della legg penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gl imputati e violazione di legge penale in relazione alla sussistenza dell’aggravante de motivi futili per COGNOME NOME – sono fondati su argomenti del tutto generici e risul aspecifici in quanto i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché hanno seguito un proprio approccio critico omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nell giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione son inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, al di là della genericità dei ricorsi, che le ragioni del riconoscim dell’aggravante e del diniego delle circostanze attenuanti generiche sono adeguatamente illustrate nella sesta pagina della sentenza impugnata quanto a NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME ha raggiunto un accordo con il Procuratore generale che non prevedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che all’esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difenso quest’ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a chiede
l’inammissibilità dei ricorsi. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agl insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle sp processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natu civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.