Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è soggetto a regole procedurali molto stringenti. Una di queste riguarda la specificità dei motivi di ricorso. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Comprendere questo principio è fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto da parte del Tribunale di Brindisi per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002. Tale norma punisce chi rilascia dichiarazioni false o omette informazioni rilevanti nella domanda per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La decisione di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Lecce. Contro quest’ultima sentenza, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo.
Il Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità del ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su presunti vizi della sentenza d’appello, quali la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, si contestava la mancata valutazione della prova riguardo all’assenza dell’elemento psicologico del reato (il dolo) e la sussistenza di un errore grossolano.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto tali censure non ammissibili in sede di legittimità. La decisione si fonda su un punto cruciale: i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte territoriale. Il ricorrente, infatti, non ha mosso critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a ripresentare le stesse doglianze, sperando in una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che le censure sollevate non potevano trovare accoglimento perché erano “meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale”. I giudici di legittimità hanno sottolineato come il ricorrente non avesse articolato alcun “specifico confronto” con gli argomenti giuridici posti a fondamento della decisione impugnata.
In sostanza, il ricorso non criticava il “come” la Corte d’Appello avesse ragionato per giungere alla conferma della condanna, ma si limitava a dissentire dal risultato, riproponendo una diversa lettura dei fatti. Questo tipo di doglianza mira a ottenere un nuovo giudizio sul merito, compito che non spetta alla Cassazione, il cui ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione, senza poter riesaminare le prove. Essendo il ricorso privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per essere ammissibile, deve contenere critiche mirate e specifiche contro i vizi di legittimità della sentenza impugnata, non potendosi limitare a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. La mancata osservanza di questo onere di specificità porta all’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha formulato critiche specifiche contro il ragionamento giuridico della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove o l’intenzionalità del reato?
No, la Corte di Cassazione giudica solo sulla legittimità, ovvero sulla corretta applicazione delle norme di legge e sulla logicità della motivazione. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o accertare fatti come la presenza dell’elemento psicologico (dolo), poiché questo rientra nel giudizio di merito riservato ai primi due gradi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Brindisi per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Brindisi, il 17/04/2018).
Ritenuto che le censure proposte con un unico motivo (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mancata valutazione della prova dell’assenza dell’elemento psicologico e dell’errore grossolano) non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4 sent. imp.), co il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrent non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore ente