Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28103 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28103 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 15.9.2023 la Corte di Appello di Bologna ha, in parziale riform della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME, NOME, che li aveva dichiarati colpevoli di svariati reati di furto in abitaz rideterminato, riducendole, le pene inflitte ai predetti imputati.
2,Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramit rispettivi difensori di fiducia.
3.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME deduce con l’uni motivo articolato lamenta l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenz cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di rito. Si tratta di una serie di fu quali gli imputati avevano deciso di risarcire i danni cagionati alle parti offese tant grado di appello venivano riconosciute sia le attenuanti generiche che il risarcimento danno. Manca tuttavia un effettivo esame degli atti quanto ai profili di responsabilità s singolo episodio contestato
4.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME deduce tre motivi.
4.1. Col primo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 9 della rubrica. La Corte territoriale ha confermato la decisi primo giudice basandosi sulla presenza dell’imputato nei pressi dell’abitazione svaligiata, non è possibile attribuire valenza dimostrativa a tale dato perché l’imputato non ha for spiegazioni alternative alla sua presenza in zona, a meno di voler invertire l’onere probat ponendolo a carico dell’accusato.
4.2. Col secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 11. In tale occasione addirittura i mil seguivano gli imputati non li hanno neppure visti scendere dall’auto per cui la m presenza di questa in orario compatibile con quello del furto non può avere alcu significativo valore di prova, neppure in mancanza di spiegazioni alternative da parte d imputati anche in questo caso valorizzata erroneamente dalla Corte di appello
4.3 Col terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla responsabilit per il reato di cui al capo 14. Non può ritenersi adeguata neppure la motivazione relati tale furto. L’imputato e la compagna sono stati ripresi da una telecamera videosorveglianza a bordo di un’auto diversa da quella utilizzata per il furto. E che abbiano cambiato mezzo è una mera ipotesi scollegata da dati protaton.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’ari:. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.20 senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1.11 ricorso nell’interesse di NOME e NOME.
L’unico motivo articolato che lamenta l’assoluta carenza di motivazione in ordine sussistenza di causa di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. è manifestamente infondato.
Innanzitutto nell’appello non sono stati sollevati rilievi in ordine alla responsa ricorrenti, ma solo in ordine al trattamento sanzionatorio, profilo peraltro esamina puntualità e adeguatezza ed oggetto di accoglimento nella sentenza impugnata.
Né sussiste alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto assume la difesa, luce del consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22533 25/10/2018 (dep. 2019), Salerno, Rv. 275376, che, nel pronunciarsi in ordine a sospensione condizionale della pena, ha ricostruito nella sua più ampia portata il rapport principio devolutivo dell’appello e dovere di motivazione del giudice investito del gra rilevando che, in assenza di uno specifico motivo d’impugnazione, l’obbligo di motivazi debba intendersi limitato ai profili sui quali quel giudice ha il potere di pronunciarsi d a norma dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (applicazione dei benefici di le riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento tra circostanze); laddove nel cas esame si lamenta la mancata verifica e motivazione in relazione all’affermazione responsabilità non contestata con l’atto di appello.
D’altra parte se è vero che anche la dichiarazione immediata di cause di non punibil di cui all’art. 129 del codice di rito può intervenire indipendentemente dall’ dell’impugnazione, è evidente che in relazione a quella invocata nel caso di spe impingente il fatto penale e la responsabilità dell’imputato, avrebbe dovuto emergere d atti la sua sussistenza laddove da essi emerge(va), piuttosto, non solo una pronuncia primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati annotando circostanze fatto a sostegno ma anche la mancata contestazione al riguardo da parte degli stessi imputa (che avevano confessato e proceduto al risarcimento del danno).
Con la conseguenza che in mancanza di segnalazioni specifiche della parte non enucleate – neppure – nel ricorso in scrutinio, il motivo articolato sul punto si a oltretutto, del tutto generico.
2. Il ricorso nell’interesse di COGNOME.
2.1.11 primo motivo che lamenta vizio di motivazione in relazione al furto di cui al 9) è meramente reiterativo di deduzioni che sono state già adeguatamente vagliate d giudici dì merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, che hanno inver evidenziato come la pluralità delle circostanze di fatto riscontrate dagli o (rinvenimento dell’autovettura Alfa Romeo 147 – usata anche per la perpetrazione di a furti – con a bordo il ricorrente e i coimputati NOME NOMENOME proprio nei pressi dell’a della persona offesa e presumibile sopralluogo risalente a qualche tempo prima attrib proprio al ricorrente) fosse sostenuta oltre che da argomenti di tipo logico che consent di inquadrare la presenza degli imputati, per orari e posizione, nel preciso contesto s temporale in cui si era verificato il furto, anche dal fatto che i coimputati COGNOME NOME sì erano assunti la paternità del reato provvedendo altresì a risarc persona offesa e che anche COGNOME NOME aveva sostanzialmente ammesso l’addebito, chiedendo scusa a tutte le persone offese ed impegnandosi a risarcire i danni patit conseguenza delle sue azioni delittuose.
Indi, a differenza dì quanto assume la difesa, la ricostruzione su cui si fo conferma della responsabilità penale risulta cementata da una pluralità di fattori e no esaurita nella mera rilevazione dì dati circostanziali.
2.2.Quanto al secondo motivo relativo al furto di cui al capo 11, le analoghe modali riscontro della presenza dei tre imputati nei pressi dell’abitazione derubata hanno pari indotto i giudici di appello – sulla base di considerazioni speculari a quelle svolte in al furto di cui al capo 9 – a confermare la già riscontrata e logica ricostruzione svolta grado (che già in appello era oggetto delle inconferenti critiche qui riproposte).
2.3.Quanto, infine, al furto di cui al capo 14, rispetto al quale sì è comunque regi la presenza della medesima Alfa Romeo con a bordo questa volta un uomo e una donna nei pressi dell’abitazione oggetto di furto nella medesima fascia oraria, a cui si aggiu l’effettivo riscontro in zona proprio dell’imputato e della sua compagna, non possono valere gli argomenti già esposti, quanto al modus operandi e alla concomitanza delle convergenti circostanze di fatto, a fronte dei quali la difesa contrappone argomento affatto decisivo quale il fatto che il ricorrente e la sua compagna siano stati notati a un’autovettura diversa, avendo peraltro ì giudici di merito già chiarito che verosimil essi operarono un cambio di autovettura.
Il motivo si appalesa pertanto aspecifico, oltre che versato in fatto.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricor consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna de i ricorrentEt al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore de cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilA, L ricorsi e condanna Ai ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/5/2024.