Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, ma anche più significativi, nel processo penale. Spesso, le parti tendono a riproporre davanti alla Suprema Corte le stesse questioni di fatto già discusse nei gradi di merito, ignorando la natura stessa del giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare i motivi che portano a tale declaratoria e le sue pesanti conseguenze.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Sentenza di Secondo Grado
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La condanna riguardava una violazione della legge sugli stupefacenti, qualificata ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (TUS), ovvero un’ipotesi di reato considerata di lieve entità. La difesa, nel suo ricorso per Cassazione, ha contestato la qualificazione del fatto, sostenendo che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a giustificare la decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un vaglio preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’impostazione stessa dell’impugnazione.
Conseguentemente alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità e la Ripetitività del Ricorso
La ragione fondamentale della decisione risiede nella natura del ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che le censure mosse dalla difesa non facevano altro che replicare profili già ‘adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’. In altre parole, il ricorrente ha riproposto le stesse doglianze già presentate e respinte in Appello, senza introdurre critiche specifiche contro la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata.
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di fornire una diversa valutazione delle prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici manifesti nel ragionamento del giudice precedente. Il ricorso è risultato inammissibile perché le argomentazioni della Corte d’Appello erano state ritenute ‘giuridicamente corrette, puntuali’ e ‘coerenti’, oltre che ‘immuni da manifeste incongruenze logiche’. Riproporre le stesse tesi equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul fatto, cosa che le è preclusa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso non può limitarsi a esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione di merito. È necessario, invece, individuare e articolare specifici vizi di legittimità: un’errata interpretazione o applicazione di una norma di legge, oppure una contraddizione o illogicità manifesta nella motivazione della sentenza che si intende impugnare.
L’esito di un ricorso meramente ripetitivo, come quello in esame, è quasi sempre segnato: l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna a sanzioni economiche talvolta anche rilevanti. La pronuncia conferma quindi la necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti destinati alla Suprema Corte, concentrandosi esclusivamente sui profili di diritto e sui vizi logici che possono inficiare la validità di una decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni e censure già esaminate e respinte dai giudici dei gradi di merito, senza sollevare nuovi vizi di legittimità o evidenziare manifeste incongruenze logiche nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Cosa insegna questa decisione su come redigere un ricorso per Cassazione?
Questa decisione insegna che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni di merito. Deve invece concentrarsi su specifiche questioni di diritto, dimostrando errori nell’applicazione della legge o vizi logici evidenti e insanabili nel ragionamento della sentenza che si contesta. Un ricorso generico o fattuale è destinato all’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37318 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo alla riténuta sussistenza degl estreni utili ad una qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art 73 TUS replica profi censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle a mende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.