Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di una delle ragioni più frequenti di rigetto dei ricorsi in sede di legittimità: la genericità dei motivi. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è una sanzione processuale che scatta quando l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. In questo caso, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non basta dissentire dalla decisione impugnata, ma è necessario formulare critiche precise, puntuali e pertinenti.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Omesse Dichiarazioni
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002, relativo a false o omesse dichiarazioni. Nello specifico, la contestazione riguardava l’omessa indicazione di alcuni redditi, percepiti sia dall’imputato a titolo di invalidità, sia dai suoi familiari conviventi a titolo di reddito di cittadinanza. Questi redditi, se correttamente dichiarati, avrebbero inciso sulla sua posizione.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione di commettere l’illecito.
Il Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente provato la sua volontà colpevole. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere tali doglianze, definendo i motivi di ricorso “manifestamente infondati”, “assolutamente privi di specificità” e “del tutto assertivi”.
Secondo gli Ermellini, il ricorso non era ammissibile perché non conteneva una critica analitica e argomentata della sentenza impugnata. Invece di confrontarsi con la motivazione della Corte d’Appello, che i giudici di legittimità hanno ritenuto “logica e congrua”, il ricorrente si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo generico, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere un pretesto per chiedere una nuova valutazione dei fatti, ma deve concentrarsi esclusivamente sulla violazione di norme di diritto o su vizi logici evidenti della motivazione. Poiché il ricorso non ha soddisfatto questi requisiti, non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che i giudici d’appello avevano chiaramente dato conto degli elementi di prova a sostegno della sussistenza dell’elemento soggettivo. In particolare, avevano valorizzato l’entità dei redditi non dichiarati e il fatto che fossero percepiti direttamente dal ricorrente (pensione di invalidità) e dai suoi stretti congiunti conviventi (reddito di cittadinanza). Questa motivazione, secondo la Cassazione, era completa e coerente, e il ricorrente non l’ha scalfita con critiche specifiche. La mancata sostituzione della pena era stata anch’essa adeguatamente giustificata. Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso generico è destinato a fallire.
Conclusioni
Le conseguenze dell’inammissibilità sono state severe. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione sottolinea una lezione cruciale per ogni difensore: un ricorso per Cassazione efficace deve essere un lavoro di alta precisione giuridica, capace di smontare punto per punto il ragionamento del giudice di merito, e non una semplice riproposizione di argomenti già respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione logica e congrua della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Come era stato provato l’elemento soggettivo del reato secondo i giudici di merito?
L’elemento soggettivo era stato provato sulla base dell’entità dei redditi non dichiarati e del fatto che questi erano percepiti direttamente dal ricorrente (per invalidità) e dai suoi prossimi congiunti conviventi (reddito di cittadinanza).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 D.P.R. 115/2002.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente in ragione dell’entità dei redditi non dichiarati e del fatto che gli stessi risultavano percepi dal medesimo ricorrente (per invalidità) e dai prossimi congiunti conviventi (reddito cittadinanza). La pena risulta applicata nel minimo e i giudici di merito hanno fornito contezza delle ragioni della mancata sostituzione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.