Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2022 del GIUDICE DI PACE di VIGGIANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che: NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza di condanna alla pena di euro 172 di multa pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Viggiano per il reato cui all’art. 581 cod. pen; il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 28 marzo 2023, ha trasmesso gli atti a questa Corte e ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen.;
letta la memoria in data 29 settembre 2023, con la quale il difensore dell’imputato h rinunciato al secondo e al quarto motivo di ricorso e ribadito la fondatezza dei rimanenti mot di impugnazione, ivi compresi i «”motivi nuovi” depositati il 7.3.2023»;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione – con cui si lamenta l’inutilizzabilità d dichiarazioni rese in udienza dal AVV_NOTAIO, per violazione dell’art. 62 cod proc. pen. – è generico dal momento che: «nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto eleme ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acq illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le res risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento» (ex plurimis, Sez. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218 – 01); e nel caso di specie l’espunzione della prova ritenuta inutilizzabile non scalfirebbe in alcun modo la motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità, che si fonda sulle i dichiarazioni rese dalla persona off nonché da altri due operanti;
ritenuto che il secondo e il quarto motivo sono stati oggetto di rinuncia da parte del difenso e che, tuttavia, la rinuncia – in mancanza di procura speciale – può ritenersi rituale solo c riferimento al secondo motivo, con cui si denuncia (al di là dell’erroneo e assertivo riferim all’inutilizzabilità) l’inattendibilità della deposizione resa sede di indagini dalla persona in sui fatti Bitetti, e non anche con riguardo al quarto motivo, che si duole dell’omessa pronunc sulla richiesta di dichiarare la falsità del referto rilasciato dal dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, «la rinuncia all’impugnazione totale o parziale, quale atto abdicativo di diritti e facoltà proce già acquisiti, compete solo all’imputato o al difensore munito di procura speciale, in difetto quale il difensore è unicamente legittimato a rinunciare ad uno o più motivi di ricorso, atto incide sull’onere di motivazione del giudice dell’impugnazione» (cfr. itSez. 6, n. 7493 15/01/2021, Giorgi, Rv. 281609 – 01, la quale ha precisato che la rinuncia ai motivi riguarda singole argomentazioni poste a sostegno del ricorso e va tenuta distinta dalla rinuncia parzial concernente un intero capo o punto della decisione);
ritenuto che – non occorrendo immorare dunque sul secondo motivo – il terzo motivo (che adduce la contraddittorietà della motivazione sotto il profilo delle conseguenze visibili schiaffo con cui l’imputata ha attinto la persona offesa) ed il quarto motivo non sono utilme deducibili in sede di legittimità in quanto sollecitano una rivalutazione di merito sulla base d rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è rise
al giudice di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), il che – pe vero – è a dirsi pure a proposito del secondo motivo;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei detti motivi impugnazione (che determina l’inammissibilità pure dei motivi nuovi richiamati dalla difesa: cfr Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME Giacinto, Rv. 277850 – 01), cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente