Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso di Genericità
L’accesso alla Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio nel nostro ordinamento, è regolato da criteri rigorosi. Un ricorso, per essere esaminato, non può essere vago o ripetitivo, ma deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso cassazione per genericità, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Sentenza di Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava, nel suo unico motivo, una presunta erronea valutazione da parte dei giudici di merito riguardo alle circostanze del reato. In particolare, il ricorso sembrava criticare la gestione delle circostanze attenuanti generiche, elementi che possono portare a una riduzione della pena.
Tuttavia, un’analisi più attenta ha rivelato una debolezza strutturale nel ricorso stesso. Esso non teneva conto del fatto che le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado e che la Corte d’Appello si era limitata a confermare il cosiddetto ‘giudizio di equivalenza’ (bilanciamento tra attenuanti e aggravanti), riducendo peraltro la pena al minimo edittale previsto dalla legge.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità Ricorso Cassazione per Genericità
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come il motivo presentato fosse affetto da ‘genericità’.
La Mancata Confrontazione con le Motivazioni di Merito
Il punto cruciale della decisione risiede nell’assenza di un confronto effettivo e critico con le valutazioni espresse nella sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente si è limitato a riproporre questioni in modo vago, senza attaccare specificamente la logica e la coerenza delle motivazioni del giudice di secondo grado. La Cassazione ha ricordato che le valutazioni di merito, se adeguatamente e logicamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso, invece di evidenziare vizi di legittimità (come un errore di diritto o un vizio logico manifesto), si risolveva in una sterile contestazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di denaro in favore della ‘cassa delle ammende’. In questo specifico caso, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000 euro.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono state lineari e perentorie. Il ricorso è stato giudicato generico perché, contrariamente a quanto dedotto, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute e applicate nel modo più favorevole possibile, con la pena fissata al minimo. Il ricorrente non ha mosso una critica puntuale al giudizio di equivalenza confermato in appello, rendendo il suo motivo di ricorso un’impugnazione priva di reale contenuto critico. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti (compito dei giudici di merito), ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In assenza di un confronto specifico con le ragioni della decisione impugnata, il ricorso perde la sua funzione e diventa inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza, pur nella sua sinteticità, funge da importante monito per la pratica legale. Evidenzia la necessità di redigere ricorsi per cassazione con estrema precisione, evitando formulazioni generiche o la mera ripetizione di argomenti già respinti nei gradi precedenti. Un ricorso efficace deve individuare e argomentare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata. In caso contrario, l’esito non sarà un esame nel merito, ma una declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione, con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie. La decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso al giudizio di legittimità è un rimedio eccezionale, riservato a censure di ben definita natura giuridica.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non si confrontava in modo specifico con le motivazioni della sentenza d’appello, le quali erano logiche e adeguate, limitandosi a contestazioni vaghe su circostanze (le attenuanti generiche) che in realtà erano già state riconosciute e valutate a favore dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Appello aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, al contrario. Le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute dal giudice di primo grado. La Corte di Appello aveva semplicemente confermato il giudizio di equivalenza con eventuali aggravanti e aveva comunque ridotto la pena finale al minimo edittale, una decisione quindi già favorevole al ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 464 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 21/02/1985
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, atteso che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute dal primo giudice, avendo il giudice di appello solo confermato il giudizio di equivalenza, riducendo comunqgue la pena al minimo edittale;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2024
Il C sigliere estensore
Il Presidente