Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6431 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6431 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a URBINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi separatamente presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che vengono trattati unitariamente attesa l’identità delle questioni prospettate;
lette le memorie sopravvenute nell’interesse di COGNOME;
rilevato che i tre motivi di ricorso, pur intitolati alla violazione di legge e al vizio di motivazione, si risolvono in una valutazione delle emergenze dibattimentali alternativa e antagonista a quella prospettata dai giudici di merito oltre che reiterativi delle identiche questioni sollevate con l’atto di gravame, correttamente risolte dalla Corte di appello in punto di affermazione della responsabilità (pagine 6 e 7), di perpetrazione di due distinte rapine, sia pure nel medesimo luogo (pagine 7 e 8, dove si evidenzia che la condotta minacciosa ai danni dell’ufficio postale doveva ritenersi strumentalizzata anche per l’impossessamento delle somme di denaro dell’utente) e di configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 61, comma primo, n. 4 cod. pen. (pagina 8 della sentenza impugnata, dove si rimarca che il fatto era connotato piuttosto della gravità, in quanto commesso da più persone, con l’uso di armi), con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme agli insegnamenti di questa Corte in relazione ai temi trattati;
ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Prsifente