Inammissibilità Ricorso Cassazione: Perché Non Si Può Riesaminare il Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da due imputati, condannati per rapina, poiché i motivi proposti erano una mera riproposizione di questioni di fatto già valutate e decise correttamente dalla Corte d’Appello. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del ricorso alla Suprema Corte.
I Fatti alla Base del Ricorso
Due soggetti venivano condannati nei primi due gradi di giudizio per aver commesso due distinte rapine, sebbene perpetrate nel medesimo luogo. In particolare, la condotta minacciosa ai danni di un ufficio postale era stata ritenuta funzionale anche all’impossessamento di somme di denaro appartenenti a un utente presente. Gli imputati, attraverso i loro difensori, proponevano ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizi di motivazione. Essi contestavano la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la qualificazione giuridica del reato e il mancato riconoscimento di un’attenuante.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i ricorsi, data l’identità delle questioni, e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato come le doglianze non evidenziassero reali vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), ma si risolvessero in una “valutazione delle emergenze dibattimentali alternativa e antagonista” rispetto a quella dei giudici di merito. In parole semplici, gli imputati chiedevano alla Cassazione di rivalutare le prove e i fatti, compito che per legge non le spetta.
Le Motivazioni Giuridiche della Suprema Corte
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati. È precluso alla Corte di Cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito, come ricordato citando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (Jakani, 2000), è quello di “saggiare la tenuta logica della pronuncia” e non di confrontarla con altri possibili modelli di ragionamento.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ritenuta adeguata, logica e non contraddittoria su tutti i punti contestati:
* Responsabilità: Correttamente affermata sulla base delle prove.
* Configurazione del Reato: Giustamente qualificato come due rapine distinte.
* Attenuanti: Legittimamente negata l’attenuante di cui all’art. 61, n. 4 c.p., poiché il fatto era stato connotato da particolare gravità, essendo stato commesso da più persone e con l’uso di armi.
Poiché i motivi del ricorso erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti con motivazione congrua, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un chiaro monito: un ricorso per cassazione, per avere possibilità di successo, deve concentrarsi su precise questioni di diritto o su vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata. Non può essere uno strumento per tentare di ottenere una terza valutazione del materiale probatorio. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, gli imputati sono stati condannati a versare una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di diritto o vizi di motivazione, ma si limitava a proporre una valutazione dei fatti alternativa e contraria a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Era una reiterazione di motivi già respinti in appello.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6431 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6431 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a URBINO il 27/12/1995
NOME nato a NUORO il 01/05/1991
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi separatamente presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME che vengono trattati unitariamente attesa l’identità delle questioni prospettate;
lette le memorie sopravvenute nell’interesse di COGNOME;
rilevato che i tre motivi di ricorso, pur intitolati alla violazione di legge e al vizio di motivazione, si risolvono in una valutazione delle emergenze dibattimentali alternativa e antagonista a quella prospettata dai giudici di merito oltre che reiterativi delle identiche questioni sollevate con l’atto di gravame, correttamente risolte dalla Corte di appello in punto di affermazione della responsabilità (pagine 6 e 7), di perpetrazione di due distinte rapine, sia pure nel medesimo luogo (pagine 7 e 8, dove si evidenzia che la condotta minacciosa ai danni dell’ufficio postale doveva ritenersi strumentalizzata anche per l’impossessamento delle somme di denaro dell’utente) e di configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 61, comma primo, n. 4 cod. pen. (pagina 8 della sentenza impugnata, dove si rimarca che il fatto era connotato piuttosto della gravità, in quanto commesso da più persone, con l’uso di armi), con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme agli insegnamenti di questa Corte in relazione ai temi trattati;
ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Prsifente