Inammissibilità Ricorso Cassazione: Limiti e Conseguenze di un Appello Infondato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze che derivano dalla presentazione di un ricorso infondato. Comprendere quando e perché un appello viene respinto è cruciale per navigare il sistema giudiziario. Analizziamo in dettaglio la decisione per chiarire il concetto di inammissibilità del ricorso Cassazione e le sue implicazioni pratiche, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per reati di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa si basava principalmente su due motivi:
1. Travisamento della prova: Si sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente un rapporto disciplinare redatto da un assistente di Polizia Penitenziaria.
2. Errata qualificazione giuridica: Si contestava la riqualificazione di una delle condotte contestate, ritenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse viziata.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e di offrire una valutazione dei fatti diversa da quella dei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati non costituivano censure di legittimità, ovvero critiche relative a errori di applicazione della legge, ma miravano a ottenere un nuovo e diverso apprezzamento del compendio probatorio. Questo tipo di valutazione è precluso in sede di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Ragioni della Reiezione
La Corte ha specificato che i motivi del ricorso erano una semplice reiterazione delle argomentazioni già presentate e respinte con motivazione congrua e logica dalla Corte d’Appello. Non è stata mossa una critica argomentata e specifica alla sentenza di secondo grado, ma si è tentato, in modo non consentito, di sostituire la valutazione dei giudici di merito con quella della difesa.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. Come ribadito da consolidata giurisprudenza, il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una spiegazione logica e coerente delle ragioni per cui aveva confermato la condanna, respingendo le tesi difensive. Pertanto, in assenza di vizi logici o giuridici palesi, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, comporta due conseguenze automatiche e onerose per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro, in quanto la palese infondatezza del ricorso è stata considerata un profilo di colpa del ricorrente.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza i confini del giudizio di Cassazione. Non è una sede in cui si possono ridiscutere le prove o proporre interpretazioni alternative dei fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese già vagliate e respinte. La decisione serve da monito: un’impugnazione presentata senza solidi motivi di legittimità non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a significative conseguenze economiche, aggravando la sua posizione processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (errori di diritto o motivazione illogica), tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, perorando un diverso apprezzamento del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora si ravvisino profili di colpa nell’impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in tremila euro.
È sufficiente riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in appello?
No, non è sufficiente. La Corte ha stabilito che la semplice reiterazione delle allegazioni già prospettate e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza una critica argomentata della sentenza impugnata, non costituisce un valido motivo di ricorso e porta alla sua inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2170 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2170 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 07/07/1986
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che n ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 61, n. 10, 612, comma 2, cod. pen. e 110, 81 cpv e 337 cod. pen.;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione ragione, rispettivamente, del travisamento della prova (segnatamente, del rapporto disciplinare firmato dall’assistente di Polizia Penitenziaria) e in ordine al frazionamento della condotta posta essere dall’imputato da cui è derivata la riqualificazione del reato contestato al capo A), lungi muovere compiute censure di legittimità, finiscono col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni già prospettate nel giudizio di appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito – la quale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici (cfr. s. della sentenza impugnata e già p. 4 s. della sentenza di primo grado), ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto idoneo riqualificare la fattispecie in esame -, così non compiendo un critica argomentata della sentenza oggetto di impugnazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/09/2024.