Inammissibilità Ricorso per Cassazione: La Specificità dei Motivi è Cruciale
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità dei motivi possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso in Esame
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa, decidevano di presentare ricorso per cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali: la valutazione della loro responsabilità penale e la richiesta, già rigettata in appello, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ovvero di riaprire la fase di assunzione delle prove.
Il ricorso, tuttavia, non presentava argomentazioni nuove o critiche specifiche contro la sentenza d’appello. Al contrario, si limitava a riproporre le medesime questioni già esaminate e respinte dal giudice del gravame, senza un reale confronto con le motivazioni che avevano sostenuto la decisione di condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale, in particolare sulla necessità che i motivi di ricorso siano specifici e pertinenti.
Le Motivazioni della Sentenza: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni chiare e rigorose, evidenziando le carenze strutturali dei ricorsi presentati.
La Mancanza di Specificità e Correlazione
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di ‘specificità del motivo’. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, l’inammissibilità deriva dalla mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella decisione impugnata. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a una sterile riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva dedicato diverse pagine della sua sentenza a spiegare perché riteneva provata la responsabilità degli imputati per truffa consumata e non solo tentata. I ricorsi non hanno offerto una critica puntuale a questo ragionamento, rendendoli di fatto generici e, quindi, inammissibili.
Il Rigetto della Rinnovazione dell’Istruttoria
Anche la censura relativa al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è stata ritenuta infondata. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la decisione del giudice d’appello di non riaprire la fase istruttoria non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza si basa su elementi già acquisiti e ritenuti sufficienti per una valutazione completa della responsabilità. Poiché la Corte d’Appello aveva costruito una struttura argomentativa solida e completa, la sua scelta di non ammettere nuove prove era legittima e non poteva essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già svolte nei gradi di merito. È necessario un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza che si impugna, evidenziandone gli specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione). In assenza di tale specificità, l’inammissibilità del ricorso per cassazione è una conseguenza quasi certa, che comporta non solo la definitività della condanna ma anche ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte nei gradi precedenti e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, come stabilito dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
È possibile contestare in Cassazione il rigetto della richiesta di rinnovare l’istruttoria in appello?
No, il rigetto di tale istanza non è sindacabile in Cassazione quando la motivazione della sentenza d’appello si fonda su elementi di prova già acquisiti e ritenuti sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22898 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22898 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argomenti ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal’ giudice del gravame c corretti argomenti giuridici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, com 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazi le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, in particolare, che sul primo e terzo motivo di ricorso relativo alla responsab degli imputati la Corte di appello ha risposto con la ampia motivazione contenuta alle pagin e 4 della sentenza impugnata, sulla qualificazione della truffa come consumata anziché tentat a pag.4;
ritenuto che la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale si deve ribadire rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di seco grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabil (Sez.6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 – 01), come avvenuto nel caso in esame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28/05/2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente