Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Lezione sulla Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale: la genericità e la mera ripetizione dei motivi già presentati in appello portano inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Questa decisione serve come monito per i professionisti legali sull’importanza di un confronto critico e specifico con la sentenza impugnata.
Il Fatto di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un’imputata per i reati di bancarotta fraudolenta e semplice. La condanna era legata al fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato nel febbraio 2017.
L’imputata, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, articolando tre distinti motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione prettamente processuale della struttura e del contenuto dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni: Aspecificità e Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei motivi di ricorso presentati. La Corte ha rilevato che tutti e tre i motivi erano caratterizzati da una profonda carenza di specificità. In particolare, essi si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già avanzate con i motivi di appello, senza tuttavia confrontarsi in modo critico e costruttivo con le ragioni giuridiche e fattuali con cui la Corte territoriale le aveva respinte.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che il ricorso era, di fatto, un tentativo di ottenere un riesame del merito della vicenda. L’imputata, attraverso le sue censure, chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività che è preclusa al giudice di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Inoltre, i giudici hanno evidenziato che l’apparato motivazionale della sentenza d’appello non presentava vizi di illogicità manifesta né carenze evidenti. Allo stesso modo, non è stata riscontrata un’errata applicazione della legge penale. La ricorrente, peraltro, non aveva nemmeno dedotto un vizio di “travisamento della prova”, ovvero la dimostrazione che il giudice di merito avesse fondato la sua decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa nel suo contenuto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di secondo grado; è necessario strutturare un ricorso che attacchi specificamente la logica e la legalità del ragionamento del giudice d’appello. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti è una strategia destinata al fallimento.
Per i legali, ciò significa che la redazione di un ricorso per cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata, al fine di individuarne le specifiche debolezze giuridiche o le manifeste illogicità motivazionali. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti è una via non percorribile che conduce solo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione, secondo questa ordinanza, viene dichiarato inammissibile quando è privo di specificità, ovvero si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
No, non è sufficiente. La Corte ha chiarito che la semplice reiterazione delle doglianze già esaminate in appello, senza un’analisi critica delle ragioni fornite dal giudice di secondo grado, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Cosa significa che la Cassazione non può effettuare un ‘sindacato sul merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non può rivalutare le prove o ricostruire i fatti del processo in modo diverso da come ha fatto il giudice precedente. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza, non a decidere nuovamente la causa nel suo complesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2991 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pr di primo grado con la quale NOME era stata condannata per i reati di ba fraudolenta e di bancarotta semplice, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE. febbraio 2017;
che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, del proprio difensore;
che tutti e tre i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterati di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impu corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è ef confrontata; che, con tali motivi, inoltre, la ricorrente ha articolato alcune cen all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazion dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatt dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivaz che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evinci tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente