Inammissibilità Ricorso per Cassazione: La Lezione sulla Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi presentati sono generici e non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Questa decisione serve come un importante promemoria sull’onere di specificità che grava sulla parte che intende contestare una decisione di merito davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali doglianze: in primo luogo, contestava la correttezza della motivazione che lo aveva ritenuto colpevole; in secondo luogo, criticava il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone requisiti di specificità per i motivi di impugnazione, a pena, appunto, di inammissibilità. Secondo i giudici supremi, il ricorso in esame era carente sotto questo profilo per diverse ragioni.
Tentativo di Rivalutazione del Merito
Per quanto riguarda la censura sulla dichiarazione di responsabilità, la Corte ha osservato come il ricorrente non avesse individuato specifici vizi di legittimità (come errori di diritto o palesi illogicità della motivazione), ma avesse piuttosto tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità, poiché la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si può riesaminare il merito della vicenda.
Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello
Un altro aspetto cruciale evidenziato nell’ordinanza è la “mancanza di correlazione” tra i motivi del ricorso e le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre le stesse lagnanze già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, ignorando completamente le risposte e le giustificazioni fornite da quest’ultima. Un ricorso efficace deve, al contrario, criticare puntualmente proprio le ragioni esposte dal giudice precedente, dimostrandone l’erroneità o l’illogicità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la mancanza di specificità non è solo una questione di indeterminatezza, ma anche di pertinenza. I motivi devono essere strettamente collegati alla decisione che si contesta. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive con argomenti logici e giuridicamente corretti.
In particolare, per quanto riguarda il diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua prognosi negativa valorizzando due elementi specifici: l’intensità del dolo e la presenza di un precedente a carico dell’imputato. Si tratta di una valutazione discrezionale che, essendo stata motivata in modo non manifestamente illogico, non è sindacabile in sede di Cassazione. Il ricorso, limitandosi a esprimere un generico dissenso, non ha scalfito la coerenza di tale ragionamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione chiara: un ricorso per cassazione deve essere un atto di alta precisione giuridica. Non è sufficiente manifestare il proprio disaccordo con la sentenza di condanna. È necessario, invece, sezionare la motivazione del giudice di merito, identificare specifici errori di diritto o vizi logici e argomentare in modo puntuale perché quella decisione sia errata. La semplice riproposizione di argomenti già respinti, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di porre a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità previsti dalla legge, ossia se i motivi sono generici, non indicano con precisione le critiche alla sentenza impugnata o si limitano a riproporre argomenti già respinti senza confrontarsi con la motivazione del giudice precedente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di rivalutare le fonti di prova o di fornire una ricostruzione alternativa dei fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare la sospensione condizionale della pena in questo caso?
Il giudice di merito ha negato il beneficio sulla base di una prognosi negativa, giustificata valorizzando l’intensità del dolo (l’intenzione di commettere il reato) e la presenza di un precedente a carico dell’imputato, ritenendo tali elementi indicativi di una futura propensione a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 62 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 62 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARSALA il 14/04/1960
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e le conclusioni trasmesse dal difensore in cui si insiste nell’accoglimento del ricorso;
considerato che il ricorso, con il quale si censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del diniego del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. e tende, sotto il primo aspetto, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; per il secondo aspetto, ad esprimere un dissenso dalla argomentata e motivata valutazione discrezionale operata dal giudice di merito;
che, d’altra parte, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti corretti dal punto di vista logico e giuridico, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla responsabilità e pag. 3 sulla sospensione condizionale della pena, in cui hanno giustificato la prognosi negativa valorizzando l’intensità del dolo e la presenza di un precedente a carico dell’imputato, formulando in tal modo una valutazione non manifestamente illogica);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.