Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21352 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 01/12/1974 COGNOME nato a GUASTALLA il 14/02/1980
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputa COGNOME oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in qu sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragio di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crite valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sinda del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decis travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2 Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 – 01; Sez. 2, n. 18821 del 2/03/2017, Spagnolo, non massimata), le ragioni de loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sul contributo concorsua dell’imputata, moglie convivente del coimputato, non solo in ragione dell’intestazione del conto corrente beneficiario degli ingiusti profitti, ma a degli oggetti materiali delle condotte, nonché alla luce dell’accredito in favore d stessa di parte dei profitti illeciti e della interlocuzione con una donna qualifi con il nome della stessa);
considerato che anche il secondo motivo, con il quale si contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio individuato per entrambi gli imputati, non è specifi né consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto d sufficiente e non illogica motivazione;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giu del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione del pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per l
circostanze e per i reati in continuazione – sfugge al sindacato di legitti laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non s
stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, in particolare, l’onere argomentativo del giudice può ritenersi
adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 co pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “p
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferio
alla media edittale;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitat
la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, i particolare, pag. 3 sulla congruità della pena alla luce sia della gravità dei rea
i considerevoli danni economici, che della capacità a delinquere degli imputat gravati da plurimi precedenti specifici);
l’ultimo motivo, con il quale si censura l’ammontare del danno osservato che
liquidato a titolo risarcitorio in favore della parte civile, è privo dei requ specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decision impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanz di specificità;
che, nel caso in esame, sono state ampiamente disattese, con corretti argomenti logico-giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla quantificazione solo del danno patrimoniale, corrispondente all’effettivo esborso, ma anche di quello morale, ritenuto appropriato rispetto al complessivo pregiudizio subito);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.