Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Necessità di Motivi Specifici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, e spesso frustranti, del processo penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire una delle cause principali di questa declaratoria: la mancanza di specificità dei motivi di ricorso. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per furto aggravato che ha visto la sua impugnazione respinta non nel merito, ma per un vizio procedurale fondamentale.
I Fatti del Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Lecce. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. La mancata riqualificazione del reato nella fattispecie meno grave di appropriazione indebita.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tutti e tre i motivi, tuttavia, si sono scontrati con il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma chiarissima ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Deve, al contrario, consistere in una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata, evidenziandone gli specifici vizi logico-giuridici.
Le Motivazioni: Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha analizzato separatamente i motivi addotti dalla difesa, giungendo per tutti alla medesima conclusione di inammissibilità o manifesta infondatezza. Questo percorso argomentativo illumina le ragioni per cui molti ricorsi non superano il primo scoglio del giudizio di legittimità.
La Ripetitività dei Primi Due Motivi
I primi due motivi, relativi alla riqualificazione del fatto e alla tenuità del fatto, sono stati giudicati inammissibili perché considerati una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto in appello. La Corte territoriale aveva già puntualmente disatteso tali argomentazioni, motivando la propria decisione. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse tesi senza sviluppare una critica specifica contro le ragioni esposte nella sentenza d’appello. In questo modo, il ricorso perde la sua funzione tipica, che è quella di contestare la sentenza di secondo grado, e non di chiedere un terzo giudizio di merito.
L’Infondatezza del Motivo sulle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Ha precisato che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti, non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalla difesa. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, risultando logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, rendendo così la censura inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione: la specificità è tutto. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è necessario articolare una critica mirata, tecnica e argomentata contro la specifica motivazione della sentenza che si intende impugnare. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti equivale a presentare un ricorso ‘in fotocopia’, destinato quasi certamente a una declaratoria di inammissibilità. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi non sui fatti, ma sui presunti errori di diritto o sui vizi logici commessi dal giudice del grado precedente, dimostrando in che modo questi abbiano inficiato la correttezza della decisione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per aspecificità?
Un ricorso è considerato aspecifico, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre le stesse difese per ottenere una revisione in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso deve svolgere una funzione di critica mirata alla sentenza di secondo grado. La mera e pedissequa reiterazione di motivi già disattesi non è ammessa.
Il giudice di merito deve considerare tutti gli elementi addotti dalla difesa per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza costante, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti, senza essere obbligato a esaminare e confutare ogni singolo aspetto sollevato dalla difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11796 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11796 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN PIETRO IN LAMA il 19/01/1995
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine, rispettivamente, alla omessa riqualificazione del fatto ascritto nella meno grave fattispecie di appropriazione indebita e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non siano deducibili in sede di legittimità in quanto fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, il riferimento alle modalità della condotta), dovendosi gli stessi dunque considerare non specifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838 – 01);
ritenuto, altresì, che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549- 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 dei 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.