Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità ricorso cassazione quando i motivi presentati non sono specifici o mirano a una nuova valutazione dei fatti, compito riservato ai giudici di merito. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non correttamente formulata. Analizziamo insieme i dettagli del caso e la logica seguita dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado su diversi fronti: l’interpretazione del materiale probatorio, la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze aggravanti. In particolare, le censure si concentravano sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, ritenuta errata, e sulla mancata esclusione di un’aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo la sentenza impugnata è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. La decisione si basa su una netta distinzione tra il giudizio di merito, che valuta le prove e ricostruisce i fatti, e il giudizio di legittimità, che invece controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni: Il Principio della Inammissibilità Ricorso Cassazione
Le motivazioni della Corte si articolano su due pilastri fondamentali che portano a dichiarare l’inammissibilità ricorso cassazione.
Valutazione delle Prove: Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
Il primo punto toccato dalla Corte riguarda la critica all’apprezzamento delle prove. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una “congrua e adeguata motivazione”, esente da vizi logici e basata su massime di esperienza condivisibili. Il tentativo del ricorrente di offrire una lettura alternativa del materiale probatorio si scontra con un limite invalicabile: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Specificità dei Motivi di Ricorso
Il secondo profilo di inammissibilità riguarda le altre doglianze, in particolare quelle relative alla pena e alle circostanze aggravanti. La Corte le ha definite “del tutto aspecifiche”. Questo significa che il ricorrente non ha adeguatamente contestato le argomentazioni specifiche della sentenza d’appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche mirate e pertinenti alla motivazione della decisione che si intende impugnare, non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare lamentele generiche. La mancanza di specificità rende il motivo di ricorso inidoneo a innescare il controllo di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: ricorrere in Cassazione richiede un’attenta preparazione tecnica. È essenziale formulare motivi di ricorso che non si limitino a contestare la ricostruzione dei fatti, ma che individuino specifici vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, il ricorso si espone a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che aggrava ulteriormente la posizione del ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano in parte volti a una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e in parte del tutto aspecifici rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7623 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7623 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1990
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di L’Aquila, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle minacce rivolte ad ostacolare l’attività di controllo degli agenti operanti per assicurarsi l’impunità delle violazioni contravvenzionali al medesimo ascritte;
ritenuto che le altre doglianze – riferite alla determinazione della pena ed all’esclusione della sola aggravante dell’arma impropria – attesa la manifesta infondatezza delle censure relative alla seconda aggravante di cui all’art. 61, n.2 c.p., sono del tutto aspecifiche rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della ritenuta equivalenza con le circostanze attenuanti generiche;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente NOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 gennaio 2025