Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38056 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata p il delitto previsto dall’art.590, cod.pen..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d’appello.
In particolare, con l’unico motivo di doglianza, il ricorrente ha censurato violazione del disposto dell’art.17, comma 1, lett.a), d.lgs. n.81/2008.
Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ch riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non so per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibil della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazio di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente dato atto – co motivazione con la quale il motivo ha omesso di raffrontarsi – della no ravvisabilità della qualità di datrice di lavoro in capo al soggetto asseritam delegato alla valutazione del rischio; e, in ogni caso, il ricorrente non ha in modo dedotto in che modo l’eventuale riconoscimento della qualità predetta potesse escludere la responsabilità del ricorrente medesimo, incorrendo quindi anche nel vizio di aspecificità intrinseca.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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