Inammissibilità ricorso cassazione: la lezione della Corte
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, un tema cruciale per chiunque operi nel diritto penale. La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso non può essere una mera ripetizione di argomenti già discussi, ma deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. L’analisi di questo caso aiuta a comprendere le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione e quali errori evitare nella sua redazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna per i reati di tentato furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva sollevato due motivi di ricorso: il primo contestava la qualificazione giuridica del tentato furto, mentre il secondo lamentava vizi di motivazione riguardo al reato di resistenza. La questione è quindi giunta al vaglio della Corte di Cassazione per la decisione finale sulla legittimità della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in commento, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermando il processo al suo stadio preliminare. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso “aspecifici e reiterativi”. Vediamo nel dettaglio cosa significa e perché questo vizio è fatale per un ricorso.
1. Mancanza di Specificità e Critica Argomentata
I giudici hanno osservato che le doglianze del ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello. Invece di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di secondo grado e smontarle punto per punto, il ricorso si limitava a riproporle identiche. La Cassazione, citando consolidata giurisprudenza, ha ricordato che i motivi di ricorso devono assolvere una funzione di critica argomentata. Sono considerati non specifici, e quindi solo apparenti, quando omettono di contestare le ragioni specifiche della decisione impugnata.
2. Violazione del Principio di Correlazione
La Corte ha richiamato un importante principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, 2017), secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. L’atto di impugnazione non può ignorare la motivazione della sentenza che contesta; deve, al contrario, instaurare un dialogo critico con essa, evidenziandone gli errori di diritto o di logica. In questo caso, il ricorso ha completamente ignorato il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello, rendendo impossibile per la Cassazione valutare la fondatezza delle censure.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione che siano mirati, specifici e criticamente orientati verso la sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse difese già svolte in appello. È invece indispensabile analizzare a fondo la motivazione del giudice di secondo grado, individuarne le eventuali falle e costruire su di esse un’argomentazione solida e pertinente. In assenza di questo lavoro di critica puntuale, il rischio concreto è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, senza che il merito della questione venga neppure esaminato.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono intrinsecamente indeterminati, non specifici, si limitano a ripetere argomenti già respinti o mancano della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘aspecifici e reiterativi’?
Significa che le argomentazioni presentate sono generiche e si risolvono in una semplice ripetizione di quelle già dedotte e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita in tremila euro nel caso di specie, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3326 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3326 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a OSIMO il 15/08/1955
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34917/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di tentato furto pluriaggravato (Capo A) e resistenza a pubblico ufficiale (Capo B);
Considerato che entrambi i motivi di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di cui al Capo A e vizi di motivazion ordine alla configurazione del reato di cui al Capo B – sono aspecifici e reiterativi in qua fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. pr pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ric per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente