Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro su un aspetto cruciale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso per Cassazione. Spesso si crede che ogni sentenza di condanna possa essere riesaminata all’infinito, ma la Suprema Corte ha paletti procedurali molto rigidi. Questo caso, riguardante una condanna per ricettazione, dimostra come la genericità e la ripetitività dei motivi di appello portino a una declaratoria di inammissibilità, impedendo alla Corte di esaminare la questione nel merito.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in primo grado e in appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. Il fulcro dell’accusa risiedeva nel ritrovamento, durante una perquisizione presso la sua abitazione, di numerosi beni di cui non era stata in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile circa la loro provenienza. Questa incapacità di giustificazione è stata considerata un elemento fondamentale per dimostrare la consapevolezza dell’origine illecita dei beni.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la sua colpevolezza non fosse stata provata “oltre ogni ragionevole dubbio”.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza nel merito, ma piuttosto che ha ritenuto il ricorso non meritevole di essere discusso, a causa di gravi carenze nella sua formulazione.
Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni alla base dell’inammissibilità del ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su argomenti di natura squisitamente processuale. I motivi presentati dalla difesa sono stati giudicati non specifici, ma soltanto “apparenti”. In pratica, il ricorso si limitava a una “pedissequa reiterazione” delle stesse lamentele già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello.
Secondo la Suprema Corte, un ricorso è inammissibile quando manca una correlazione tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e le critiche mosse dall’appellante. In altre parole, non basta ripetere le proprie tesi; è necessario criticare in modo argomentato e specifico il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. La difesa, in questo caso, non ha assolto a questa funzione critica, rendendo il ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La Corte ha inoltre sottolineato come la Corte d’Appello avesse, al contrario, motivato in modo esauriente e privo di vizi il proprio convincimento, analizzando approfonditamente le prove e concludendo per la piena integrazione del reato di ricettazione, sia sotto il profilo materiale che soggettivo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riproporre le medesime questioni di fatto già valutate. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già respinte, senza un confronto critico con la sentenza che si intende impugnare, è destinato all’inammissibilità. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione del ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza di secondo grado e la costruzione di argomenti nuovi e specifici, capaci di evidenziare errori di diritto e non semplici divergenze sulla valutazione dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché i motivi presentati erano una semplice e passiva ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Mancavano di specificità e non costituivano una critica argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quale reato era stato contestato all’imputata e su quali basi?
All’imputata era stato contestato il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). La condanna si basava sul fatto che, durante una perquisizione, erano stati trovati nella sua abitazione numerosi beni di cui non aveva saputo giustificare la provenienza, integrando così la prova della sua consapevolezza dell’origine illecita degli stessi.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘apparente’?
Significa che il motivo, pur essendo stato formalmente presentato, non svolge la sua tipica funzione di critica argomentata avverso la decisione impugnata. È considerato tale quando è generico, ripetitivo o slegato dal ragionamento logico-giuridico espresso dal giudice nella sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 336 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 336 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., anche per violazione del principio dell’oltre ogn ragionevole dubbio, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai vizi dedotti, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell ricorrente e della sussistenza del reato in parola (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie contestata all’imputata, che all’atto della perquisizione effettuata presso la sua abitazione non aveva saputo fornire alcuna indicazione in merito alla provenienza dei numerosi beni ivi rinvenuti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.