Ricorso in Cassazione: la Ripetizione dei Motivi Causa Inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso in cassazione è uno degli esiti più temuti nel processo penale, poiché impedisce alla Suprema Corte di esaminare nel merito le censure mosse contro una sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata specificità e la mera riproposizione dei motivi d’appello possano condurre a questa drastica conseguenza, con rilevanti implicazioni economiche per il ricorrente. Il caso analizzato riguarda una condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata, ma i principi espressi hanno una valenza generale.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di un tasso alcolemico rientrante nella fascia più grave prevista dal Codice della Strada (art. 186, comma 2, lett. c). La difesa, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per cassazione, lamentando due vizi principali:
1. L’errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Una motivazione carente sulla commisurazione della pena, ritenuta non adeguatamente basata sui criteri dell’art. 133 c.p.
Tuttavia, la strategia difensiva si è rivelata inefficace di fronte ai rigorosi requisiti di ammissibilità del ricorso di legittimità.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi, che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente nella redazione di un ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso non potesse superare il vaglio di ammissibilità. Le motivazioni sono un monito sulla necessità di un approccio critico e specifico.
1. Il Ricorso come ‘Pedissequa Reiterazione’ dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di inammissibilità del ricorso in cassazione risiede nel fatto che i motivi proposti erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già presentati alla Corte d’Appello. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il ricorso non può essere un ‘copia e incolla’ dell’atto di appello. Deve, invece, contenere una critica argomentata e specifica proprio alla sentenza di secondo grado, evidenziando dove e perché i giudici d’appello avrebbero sbagliato nel rispondere alle doglianze. Un ricorso che omette questa critica strutturata è considerato ‘non specifico’ o ‘apparente’ e, come tale, inammissibile.
2. Il Mancato Confronto con la ‘Ratio Decidendi’
Strettamente collegato al punto precedente, vi è il mancato confronto con la vera ratio decidendi (la ragione fondante) della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto non solo per l’elevato tasso alcolemico, ma anche per un’altra circostanza di rilievo: la condotta era stata tenuta in violazione del divieto di spostamento imposto dalla normativa emergenziale per fronteggiare la pandemia di COVID-19. Questo elemento, che aggiungeva un ulteriore disvalore al fatto, è stato completamente ignorato dal ricorrente. Non confrontandosi con il nucleo della motivazione dei giudici di merito, il ricorso ha perso la sua funzione critica, risultando inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il ricorso per cassazione è un rimedio processuale che richiede la massima precisione e specificità. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. La decisione evidenzia che:
* La ripetitività è fatale: Un ricorso che non si confronta criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello è destinato all’inammissibilità.
Ignorare la ratio decidendi* è un errore strategico: È essenziale individuare e contestare il cuore del ragionamento del giudice precedente, non solo gli aspetti marginali.
* L’inammissibilità ha un costo: Oltre alla definitività della condanna, comporta il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammontava a tremila euro.
Questa pronuncia serve da guida per gli operatori del diritto, sottolineando che un ricorso efficace è quello che dialoga criticamente con la decisione impugnata, dimostrando con argomenti pertinenti i vizi di legittimità lamentati.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quale elemento, oltre all’alcol, ha aggravato la condotta dell’imputato secondo i giudici di merito?
La condotta è stata ritenuta più grave perché l’imputato ha commesso il reato violando anche il divieto di spostamento imposto dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia di COVID-19.
Quali sono le conseguenze economiche dirette dell’inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39361 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MIRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all’esclusione dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto argomentata in ragione della mera sussistenza della condotta tipica, e alla commisurazione giudiziale della pena, per l’insussistenza della valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati pag. 1 della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 1 e s.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione coerente e non manifestamente illogica ha escluso la particolare tenuità del fatto non solo in ragione della condotta tipica di cui alla lettera c) dell’art. 186, comma 2, cod. strada ma argomentando anche della gravità della condotta in quanto tenuta in violazione del divieto di spostamento imposto dalla normativa emergenziale volta a fronteggiare l’emergenza collegata al COVID-19 (elemento valutativo con il quale il ricorrente non si confronta). Parimenti dicasi quanto alla commisurazione giudiziale della pena, non confrontandosi il ricorrente con il relativo apparato motivazionale dal quale invece emerge la considerazione non solo della riscontrata gradazione alcolica ma anche la descritta condotta posta in essere in spregio della normativa di cui innanzi.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.