Inammissibilità Ricorso Cassazione: quando i motivi sono solo apparenti
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più tecnici del processo penale. Con la recente ordinanza n. 24921/2024, la Suprema Corte torna a ribadire i principi fondamentali che governano la specificità dei motivi di ricorso, sanzionando la loro natura generica e ripetitiva. Il caso in esame, relativo al danneggiamento di una vetrina, offre uno spunto prezioso per comprendere quando un’impugnazione, pur formalmente presentata, sia in realtà solo “apparente” e destinata a non superare il vaglio di legittimità.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 ottobre 2023. I motivi di doglianza erano essenzialmente due. Con il primo, si lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il danno, consistente nella rottura di una vetrina, doveva considerarsi di lieve entità. Con il secondo motivo, si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante della speciale tenuità del danno (prevista dall’art. 62, n. 4 c.p.), ritenendo ingiustificata la decisione della corte territoriale.
L’analisi della Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per entrambi. La Corte ha sottolineato come il ricorso, per essere ammissibile, debba assolvere una funzione critica e argomentata rispetto alla sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse questioni già vagliate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., i Giudici hanno stabilito che le argomentazioni della difesa costituivano una pedissequa reiterazione di quelle già presentate in appello. La Corte territoriale aveva puntualmente motivato il rigetto, ritenendo che il valore del danno derivante dalla rottura di una vetrina non potesse essere considerato “lieve”. Il ricorso, omettendo di confrontarsi specificamente con tale motivazione, si trasformava in un’impugnazione solo apparente e non specifica.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti, è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione esente da illogicità, spiegando perché non fossero emerse ragioni idonee a giustificare la concessione delle attenuanti. In questo contesto, la Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che si soffermi su quelli ritenuti decisivi.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sul principio della specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso è “specifico” non solo quando indica le norme violate, ma soprattutto quando si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata. La semplice riproposizione delle stesse difese, senza un’analisi puntuale delle argomentazioni del giudice d’appello, rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile. La funzione del ricorso per cassazione non è quella di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando il ricorso non svolge questa funzione critica, perde la sua stessa ragione d’essere.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale in tema di impugnazioni: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione scatta ogni qualvolta i motivi siano una mera riproposizione di questioni già decise, senza una critica mirata e specifica al provvedimento impugnato. L’esito del procedimento, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi che si confrontino dialetticamente con la sentenza di merito, anziché limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già disattesi.
Perché il motivo di ricorso sulla particolare tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso non ha formulato una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la lieve entità del danno per la rottura di una vetrina.
Su quali basi la Cassazione ha respinto il motivo sulle attenuanti generiche?
Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logica per il diniego. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non deve considerare ogni singolo elemento, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli aspetti ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24921 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazio dell’art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor merito nella parte in cui ritiene che il valore del danno arrecato non possa ritenersi trattandosi della rottura di una vetrina;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, i quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la mancata applicazione del circostanze attenuanti generiche e il diniego dell’attenuante della speciale tenuità del dann art. 62, n.4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondat presenza di una motivazione a pagina 4 esente da evidenti illogicità, nella quale si eviden che non sono emerse ragioni idonee a giustificare tale concessione, anche considerato i principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, n motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tu gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è s che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatt superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside e