Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3550 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME NOME COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emes nei loro confronti dal Tribunale di Salerno, in relazione al delitto di cui all’ bis d.P.R. n. 43 del 1973 (ora art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024), aggravato ai dell’art. 291-ter del predetto d.P.R. (ora art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024);
rilevato che i ricorrenti censurano, da un lato, la valorizzazione l’affermazione della loro penale responsabilità delle spontanee dichiarazioni coimputato COGNOME NOME (deducendone anche l’inutilizzabilità perché non sottoscritte), con le quali egli aveva tentato di allontanare da sé i sos l’illecita importazione dei tabacchi, scaricandone la responsabilità *NOME*NOME NOME‘altro lato, i ricorrenti deducono l’erronea applicazione dell’aggravante, non potendo considerarsi la motonave tra i “mezzi di traspo appartenenti a persone estranee al reato”;
ritenuto che il primo ordine di doglianze sia privo delle indispensa connotazioni di specificità, dal momento che, per un verso, i ricorrenti non h in alcun modo confutato gli elementi a carico valorizzati dalla Corte territori allude in particolare: alle videoriprese effettuate presso l’officina del COGNOME che ivi veniva raggiunto dagli NOME che pretendevano la restituzione per evitare gravi conseguenze – del compenso già ottenuto per il contrib assicurato nell’importazione del carico di t.l.e. ormai perduto per effet sequestro operato dalla P.G.; alle intercettazioni telefoniche tra i predetti e correi, nelle quali erano emerse non solo le circostanze qui appena richiamate, anche le prospettive di ulteriori carichi da effettuare con analoghe modalit rinvenimento, all’interno dell’autovettura dell’NOME, della polizza di caric relativa al container su cui aveva viaggiato il carico di t.l.e.). Tali eleme stati ritenuti autonomamente idonei a fondare la responsabilità dei ricorr facendo degradare le dichiarazioni del COGNOME a mero “innesco” dell’attività investigativa;
ritenuto per altro verso che i ricorrenti, non confutando in alcun modo percorso argomentativo, hanno altresì omesso di illustrare la decisività dichiarazioni del COGNOME ritenute inutilizzabili (cfr. sul punto Sez. 2, n. 7986 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01, secondo cui «nell’ipotesi i cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecif l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acqu
illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’ convincimento»;
ritenuto che il residuo ordine di doglianze sia meramente reiterativ comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato le ragioni, anche sistematiche, che rendono l’aggravante applicabi anche qualora il “mezzo appartenente a persona estranea al reato” sia costitu da un veicolo adibito a pubblico trasporto o comunque utilizzato da comun viaggiatori (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamen delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il consigli GLYPH stensore
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Il Presidente