Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Prove Reggono Anche Senza un Elemento Contestato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di contrabbando, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione e del concetto di “prova di resistenza”, principi fondamentali che determinano l’esito di molti procedimenti. L’analisi del provvedimento evidenzia come una strategia difensiva basata sulla contestazione di un singolo elemento probatorio possa rivelarsi inefficace se il quadro accusatorio complessivo è solido e ben fondato. L’inammissibilità ricorso cassazione diventa, in questi casi, una conseguenza quasi inevitabile.
I Fatti di Causa
Due soggetti venivano condannati in primo grado e in appello per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, aggravato dall’aver utilizzato un mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato. La condanna si basava su un articolato compendio probatorio che includeva videoriprese, intercettazioni telefoniche e il rinvenimento di documenti compromettenti.
Gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, articolando la loro difesa su due punti principali:
1. L’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un coimputato, considerate il punto di partenza dell’indagine, in quanto non sottoscritte.
2. L’errata applicazione dell’aggravante, sostenendo che la motonave utilizzata per il trasporto non potesse rientrare nella categoria di “mezzo appartenente a persona estranea al reato”.
L’Analisi della Corte: Inammissibilità Ricorso Cassazione e Prova di Resistenza
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità ricorso cassazione, ritenendo i motivi presentati privi della necessaria specificità e manifestamente infondati. Per quanto riguarda il primo punto, relativo alle dichiarazioni del coimputato, i giudici hanno osservato che la condanna non si fondava affatto su di esse. Tali dichiarazioni avevano agito semplicemente come “innesco” per l’attività investigativa.
La Corte territoriale aveva infatti basato la sua decisione su un insieme di prove autonome e convergenti, tra cui:
* Videoriprese: che documentavano incontri tra gli imputati e il coimputato presso l’officina di quest’ultimo, dove i primi pretendevano la restituzione del compenso per l’importazione fallita a causa di un sequestro.
* Intercettazioni telefoniche: dalle quali emergevano non solo i dettagli dell’operazione contestata, ma anche piani per future importazioni illecite.
* Rinvenimento di una polizza di carico: trovata nell’auto di uno degli imputati, relativa al container che trasportava la merce di contrabbando.
Di fronte a un quadro probatorio così solido, la Corte ha sottolineato che i ricorrenti non avevano superato la cosiddetta “prova di resistenza”. Non avevano, cioè, dimostrato come l’eventuale eliminazione delle dichiarazioni del coimputato avrebbe potuto incrinare il giudizio di colpevolezza, che poggiava su basi ben più solide.
L’Aggravante del Mezzo di Trasporto Pubblico
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che l’aggravante del mezzo di trasporto appartenente a persona estranea è applicabile anche quando si tratta di un veicolo adibito a pubblico trasporto o comunque utilizzato da comuni viaggiatori. La ratio della norma è quella di sanzionare più gravemente chi sfrutta strutture e mezzi della collettività per scopi illeciti, mettendo a rischio anche la sicurezza e l’affidabilità dei trasporti pubblici. La motivazione della Corte d’Appello su questo punto è stata ritenuta adeguata e coerente con i principi di diritto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità sono chiare e lineari. I ricorsi sono stati giudicati privi di specificità perché non hanno affrontato il nucleo centrale del ragionamento della sentenza impugnata. Invece di contestare la logicità e la coerenza del percorso argomentativo che legava le diverse prove (video, intercettazioni, documenti), la difesa si è concentrata su un singolo elemento, peraltro ritenuto marginale dalla stessa corte di merito. Questo approccio non soddisfa i requisiti richiesti per un valido ricorso in Cassazione. Inoltre, il secondo motivo è stato considerato meramente reiterativo di argomenti già adeguatamente respinti in appello, senza introdurre nuove e pertinenti critiche alla decisione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale sulla tecnica redazionale dei ricorsi per Cassazione. Non è sufficiente isolare e criticare un singolo elemento di prova; è necessario dimostrare che quell’elemento è stato decisivo per la condanna e che la sua eliminazione avrebbe portato a una diversa conclusione. In assenza di questa dimostrazione, il ricorso manca di specificità e non supera la “prova di resistenza”, risultando così inammissibile. La decisione conferma un orientamento consolidato, ribadendo che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano aspecifici. Gli appellanti non hanno contestato il nucleo del ragionamento probatorio della Corte d’Appello, ma si sono limitati a criticare un singolo elemento (le dichiarazioni del coimputato) senza dimostrare la sua decisività ai fini della condanna.
Cosa si intende per “prova di resistenza” in questo contesto?
Per “prova di resistenza” si intende la valutazione che la Corte compie per verificare se, anche eliminando l’elemento di prova contestato dai ricorrenti (in questo caso le dichiarazioni), le altre prove a carico sarebbero comunque sufficienti a sostenere da sole la sentenza di condanna. In questo caso, le videoriprese e le intercettazioni erano ampiamente sufficienti.
Per quale motivo l’aggravante dell’uso di un mezzo di trasporto altrui è stata confermata?
L’aggravante è stata confermata perché la giurisprudenza ritiene che essa si applichi anche quando il mezzo è un veicolo adibito a pubblico trasporto o utilizzato da comuni viaggiatori. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata su questo punto fosse adeguata e conforme alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3550 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MARANO DI NAPOLI il 15/01/1963
NOME nato a NAPOLI il 10/03/1975
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME e NOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emes nei loro confronti dal Tribunale di Salerno, in relazione al delitto di cui all’ bis d.P.R. n. 43 del 1973 (ora art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024), aggravato ai dell’art. 291-ter del predetto d.P.R. (ora art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024);
rilevato che i ricorrenti censurano, da un lato, la valorizzazione l’affermazione della loro penale responsabilità delle spontanee dichiarazioni coimputato NOME (deducendone anche l’inutilizzabilità perché non sottoscritte), con le quali egli aveva tentato di allontanare da sé i sos l’illecita importazione dei tabacchi, scaricandone la responsabilità NOME. D’altro lato, i ricorrenti deducono l’erronea applicazione dell’aggravante, non potendo considerarsi la motonave tra i “mezzi di traspo appartenenti a persone estranee al reato”;
ritenuto che il primo ordine di doglianze sia privo delle indispensa connotazioni di specificità, dal momento che, per un verso, i ricorrenti non h in alcun modo confutato gli elementi a carico valorizzati dalla Corte territori allude in particolare: alle videoriprese effettuate presso l’officina del COGNOME che ivi veniva raggiunto dagli NOME che pretendevano la restituzione per evitare gravi conseguenze – del compenso già ottenuto per il contrib assicurato nell’importazione del carico di t.l.e. ormai perduto per effet sequestro operato dalla P.G.; alle intercettazioni telefoniche tra i predetti e correi, nelle quali erano emerse non solo le circostanze qui appena richiamate, anche le prospettive di ulteriori carichi da effettuare con analoghe modalit rinvenimento, all’interno dell’autovettura dell’RAGIONE_SOCIALE, della polizza di caric relativa al container su cui aveva viaggiato il carico di t.l.e.). Tali eleme stati ritenuti autonomamente idonei a fondare la responsabilità dei ricorr facendo degradare le dichiarazioni del COGNOME a mero “innesco” dell’attività investigativa;
ritenuto per altro verso che i ricorrenti, non confutando in alcun modo percorso argomentativo, hanno altresì omesso di illustrare la decisività dichiarazioni del NOME ritenute inutilizzabili (cfr. sul punto Sez. 2, n. 7986 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01, secondo cui «nell’ipotesi i cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecif l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acqu
illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’ convincimento»;
ritenuto che il residuo ordine di doglianze sia meramente reiterativ comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato le ragioni, anche sistematiche, che rendono l’aggravante applicabi anche qualora il “mezzo appartenente a persona estranea al reato” sia costitu da un veicolo adibito a pubblico trasporto o comunque utilizzato da comun viaggiatori (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamen delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il consigli GLYPH stensore
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Il Presidente