Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando le Censure sono una Mera Ripetizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il caso in esame, relativo a una condanna per truffa, ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, poiché le censure sollevate erano una semplice riproposizione di questioni già ampiamente e correttamente decise dalla Corte d’Appello.
Il Contesto del Caso: dalla Condanna per Truffa al Ricorso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per una serie di condotte di truffa, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’imputato contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella valutazione degli elementi a suo carico.
Secondo la difesa, le condotte non avevano rilevanza penale ma meramente civilistica e mancava la prova del dolo, ovvero l’intenzione fraudolenta. Il ricorso mirava a ottenere un annullamento della sentenza di condanna, basandosi su una presunta illogicità e incompletezza della motivazione redatta dalla Corte territoriale.
I Limiti del Giudizio di Legittimità e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questo perché il ricorso non evidenziava vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma si limitava a criticare la valutazione dei fatti e delle prove operata dai giudici di merito.
La Suprema Corte non è un “terzo giudice” che può riesaminare le prove e decidere se un testimone sia credibile o se un documento sia decisivo. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano seguito correttamente le norme procedurali e applicato correttamente la legge, e che la loro motivazione sia logica, coerente e completa. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare gli elementi probatori è un’attività preclusa, che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dettaglio, i giudici supremi hanno spiegato le ragioni della loro decisione. Essi hanno constatato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ampia, adeguata e persuasiva, senza incorrere in vizi logici o aporie. I giudici di merito avevano:
1. Analizzato puntualmente gli elementi che riconducevano ogni singola truffa all’imputato.
2. Distinto chiaramente la rilevanza penale delle condotte da quella meramente civilistica, evidenziando le modalità fraudolente utilizzate nella commercializzazione dei beni.
3. Argomentato solidamente la sussistenza del dolo, ovvero dell’intento fraudolento.
4. Confermato la presenza dell’aggravante contestata (ex art. 61 n. 5 c.p.).
5. Utilizzato gli accertamenti informatici solo come elemento confermativo di un quadro probatorio già solido.
Il ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontato criticamente con questa solida motivazione, ma ha semplicemente tentato di sollecitare una “rivalutazione delle fonti probatorie” non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente impeccabile e concentrarsi su specifici vizi di legge. Proporre censure generiche o tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente un aggravio di spese per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità, ma si limitava a riproporre argomenti già adeguatamente respinti dalla Corte d’Appello, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No. Sulla base di questa ordinanza, si conferma che il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice della legittimità, non del merito. Non può effettuare una “rivalutazione delle fonti probatorie”, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARDINALE NOME NOME NOME BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutiNOME e persuasivamente disatteso, rassegnando una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica;
che, infatti, i giudici territoriali (pagg. 2-6) hanno indicato in relazione a plurime condotte di truffa ascritte gli elementi che fondano la riconducibilità di ciascuna al prevenuto; hanno escluso la rilevanza meramente civilistica delle condotte, evidenziando le modalità fraudolente di commercializzazione dei beni ed argomentando la sussistenza del dolo; hanno confutato la dedotta insussistenza dell’aggravante ex art, 61 n. 5 cod.pen. e chìarìto con riferimenio agli accertamentì del consulente informatico che gli stessi rivestono esclusivamente un carattere confermativo delle emergenze processuali acquisite, le quali autonomamente depongono per la sussistenza degli illeciti contestati: il ricorrente non si rapporta criticamente all’ampia motivazione reiettiva della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione delle fonti probatorie preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e criticità logiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente