Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la valutazione di merito non è ammessa
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso in esame riguarda l’inammissibilità del ricorso Cassazione presentato da un imputato che chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, offrendo una lettura delle prove diversa da quella dei giudici precedenti.
I fatti di causa
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per i reati di spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna, negando l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto. La sua difesa si concentrava, in particolare, sulla sua condotta successiva al reato, ritenuta meritevole di una valutazione più favorevole.
L’inammissibilità del ricorso Cassazione: la decisione della Corte
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se la tenuità del fatto fosse applicabile o meno), ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente processuale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato non erano ammissibili in quella sede.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Le motivazioni: perché il ricorso è inammissibile?
La chiave di volta della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. L’analisi sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione si fonda proprio su questo cardine.
La distinzione tra merito e legittimità
Il giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) ha il compito di ricostruire i fatti, valutare le prove (testimonianze, documenti, ecc.) e decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. Il giudice di legittimità, ovvero la Corte di Cassazione, ha un ruolo diverso: non può riesaminare i fatti, ma deve solo controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, l’imputato non ha evidenziato un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella sentenza d’appello. Ha, invece, proposto un “diverso apprezzamento di merito”, chiedendo alla Cassazione di dare un peso diverso alla sua condotta successiva al reato rispetto a quanto fatto dalla Corte territoriale. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità.
La valutazione della “particolare tenuità del fatto”
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione specifica e non manifestamente illogica per negare l’art. 131-bis c.p. I giudici di secondo grado avevano infatti ritenuto “maggiormente qualificanti, in senso opposto, le modalità e circostanze del fatto”. In altre parole, la gravità delle azioni commesse era stata considerata preponderante rispetto a eventuali elementi a favore dell’imputato, come il comportamento post-reato. Una tale valutazione, essendo fondata sui fatti ed espressa con una motivazione coerente, non è sindacabile dalla Cassazione.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende proporre ricorso per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare specifici vizi di legittimità. Proporre una semplice rilettura dei fatti o una diversa ponderazione degli elementi probatori conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione riafferma la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, custode della corretta interpretazione della legge, e non giudice di ultima istanza sui fatti.
Quando un ricorso in Cassazione per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge o una motivazione manifestamente illogica, si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti (un apprezzamento di merito) rispetto a quella già compiuta in modo logico e coerente dal giudice di appello.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare la particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte d’Appello ha ritenuto maggiormente qualificanti e quindi decisive, in senso negativo, le modalità e le circostanze concrete del fatto, considerandole prevalenti rispetto alla condotta tenuta dall’imputato successivamente al reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa da parte sua nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1996
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 337, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di diniego della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).
Il motivo di ricorso è inammissibile, risolvendosi in un diverso apprezzamento di merito (con particolare riferimento alla condotta dell’imputato successiva al reato), non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione specifica e non manifestamente illogica (e quindi non sindacabile dal giudice di legittimità), con la quale la Corte distrettuale ha ritenuto maggiormente qualificanti, in senso opposto, le modalità e circostanze del fatto (v. pag. 3).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila eUro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1’11 luglio 2025.