Inammissibilità ricorso in Cassazione: il caso della detenzione di stupefacenti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di uno dei principi cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Quando un ricorso si spinge a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici precedenti, va incontro a una sicura dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce il suo ruolo di custode della corretta applicazione della legge, non di giudice di “terza istanza” sui fatti.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sostanza era stata rinvenuta all’interno di un cassetto del comodino nella camera da letto di un’abitazione situata al piano seminterrato. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, tale locale era all’epoca dei fatti in uso esclusivo dell’imputato. A sostegno di questa conclusione, vi erano elementi probatori significativi: l’imputato era stato trovato in possesso sia della chiave del cancello esterno sia di quella della porta d’ingresso dell’abitazione. Inoltre, la destinazione della droga allo spaccio era stata desunta non solo dal quantitativo, ma anche dalla sua suddivisione in ventisette bustine termosaldate e dalle precarie condizioni economiche dell’imputato, disoccupato, che non giustificavano una simile scorta per uso personale. L’imputato, tuttavia, proponeva ricorso per Cassazione, contestando proprio la ricostruzione dei fatti e l’affermazione della sua responsabilità penale.
La decisione sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: le censure mosse dal ricorrente non riguardavano violazioni di legge o vizi procedurali, bensì attenevano alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto. Il ricorrente, in sostanza, non stava lamentando una errata applicazione di una norma penale, ma stava chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare gli indizi (il possesso delle chiavi, l’uso esclusivo del locale) per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, è stata confermata l’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso non era consentito dalla legge perché si risolveva in una mera rilettura degli elementi di fatto, senza una necessaria analisi critica delle argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo e logico su due punti fondamentali:
1. La riconducibilità della sostanza all’imputato: La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come l’abitazione fosse nella sola disponibilità dell’imputato, il quale possedeva le chiavi di accesso. Questo elemento, unito al luogo di ritrovamento della droga (un cassetto in camera da letto), costituiva una base probatoria solida.
2. La destinazione allo spaccio: La finalità di cessione a terzi era stata logicamente desunta da un insieme di fattori convergenti: il quantitativo, il confezionamento in 27 dosi pronte per la vendita e la condizione di disoccupazione dell’imputato, incompatibile con la disponibilità economica per l’acquisto di una tale quantità per consumo personale.
Stante la manifesta infondatezza delle censure, che miravano a un non consentito riesame del merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Le conclusioni
Questa ordinanza è emblematica per comprendere i limiti del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella espressa, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, dai giudici di merito. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione che rendano il ragionamento del giudice di merito palesemente contraddittorio o carente, e non su un diverso apprezzamento delle prove. Tentare di ottenere una terza valutazione nel merito porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava una violazione di legge, ma chiedeva alla Corte una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze del giudizio di legittimità.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale?
I giudici hanno basato la loro convinzione su tre elementi principali: il quantitativo della sostanza, la sua suddivisione in 27 bustine termosaldate pronte per la vendita e le condizioni economiche dell’imputato (disoccupato), ritenute incompatibili con il possesso di una tale scorta per mero uso personale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENZANO DI ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito, per un verso, la riconducibilità all’imputato della sostanza sequestrata, evidenziando che la droga era custodita all’interno di un cassetto del comodino della camera da letto dell’abitazione situata al seminterrato, all’epoca dei fatti in uso al solo imputato, il quale trovato in possesso della chiave del cancello esterno e di quella della porta d’ingresso del locale; per altro verso, la destinazione allo spaccio di detta sostanza, in relazione al quantitativo della medesima e alla sua suddivisione in ventisette bustine termosaldate, e considerando che le condizioni economiche dell’COGNOME, disoccupato, non giustificavano il ricorso a tale scorta di stupefacente;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.