Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Censure sono Ripetitive
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 19796 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di argomenti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione della Suprema Corte, che non è un terzo grado di merito, ma un organo di legittimità.
I Fatti del Caso: Condanna per Ricettazione
Il caso trae origine da un procedimento penale a carico di un individuo, condannato per il reato di ricettazione ai sensi dell’articolo 648 del codice penale. A seguito della condanna, l’imputato proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado. Non arrendendosi, l’individuo presentava un ultimo gravame dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando sia la valutazione della sua responsabilità penale sia l’applicazione di alcune norme sostanziali, come le circostanze attenuanti generiche e i criteri di commisurazione della pena.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale. Gli Ermellini hanno constatato che i motivi di ricorso erano essenzialmente una riproduzione delle stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancanza di Critica Specifica
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘specificità’ dei motivi di ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate e disattese dal giudice di merito. Un ricorso per essere ammissibile deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente deve spiegare perché la motivazione del giudice d’appello è errata dal punto di vista legale, illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a ripresentare le sue tesi senza confrontarsi criticamente con la logica della decisione della Corte d’Appello, rendendo di fatto il suo ricorso una sterile ripetizione. Questo comportamento processuale non è consentito, poiché trasformerebbe la Cassazione in un terzo giudice di merito, snaturando la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di redigere i ricorsi per cassazione con estremo rigore tecnico. Chi intende adire la Suprema Corte deve essere consapevole che non basta essere in disaccordo con le sentenze precedenti. È indispensabile costruire un’argomentazione che attacchi specificamente i vizi di legittimità della decisione impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di secondo grado ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua scelta. Un ricorso generico o ripetitivo è destinato all’inammissibilità del ricorso cassazione, con conseguenze non solo processuali (la sentenza diventa definitiva) ma anche economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia evidenzia l’importanza di affidarsi a un difensore esperto del giudizio di legittimità, capace di tradurre le doglianze del cliente in motivi di ricorso specifici, pertinenti e legalmente fondati.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione delle censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di ricettazione, previsto e punito dall’articolo 648 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME; letta la memoria depositata;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’uno il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato ricettazione e gli altri l’erronea applicazione della legge in ordine agli artt. comma secondo, 99, 62 bis, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore