Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e sostanza. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di un giudice di grado inferiore; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, chiudendo di fatto le porte a un’ulteriore valutazione del caso. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione. L’imputato, dopo la conferma della sua colpevolezza da parte della Corte d’Appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo ricorso era un unico motivo: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il valore dei beni ricettati era talmente esiguo da giustificare una pena più mite.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato e respinto questa argomentazione, basando la propria decisione su elementi concreti, come il valore della refurtiva attestato dai registri di un’attività commerciale specializzata nell’acquisto di oggetti preziosi.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se l’attenuante fosse applicabile o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che il ricorso era privo della necessaria specificità, requisito imposto dal codice di procedura penale.
Le Motivazioni: La Mancanza di Correlazione tra Ricorso e Sentenza Impugnata
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nel concetto di “specificità dei motivi”. La Corte ha evidenziato come l’imputato si sia limitato a riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Questo approccio rende il ricorso generico e astratto.
Perché un ricorso sia ammissibile, non basta ripetere le proprie tesi. È fondamentale che vi sia una “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, il ricorrente deve analizzare criticamente la motivazione della sentenza d’appello e spiegare precisamente dove e perché il giudice abbia sbagliato nell’applicare la legge o nel valutare le prove. Nel caso di specie, la difesa non ha contestato in modo specifico la valutazione del valore della refurtiva effettuata dalla Corte d’Appello, che costituiva il pilastro della decisione. Questa mancanza di confronto diretto con la motivazione ha determinato l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: L’Onere di una Critica Specifica
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione non è un semplice appello contro una decisione sgradita, ma un atto che richiede una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si intende contestare. Riproporre passivamente le stesse doglianze già respinte, senza un confronto serrato con le motivazioni del giudice, equivale a presentare un ricorso generico e, come tale, destinato all’inammissibilità. Per il ricorrente, ciò comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente le ragioni della decisione impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso mancano di ‘correlazione’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso non si confrontano direttamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando. Nel caso specifico, il ricorso non ha contestato la valutazione del valore della refurtiva, che era l’elemento su cui la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione di non concedere l’attenuante.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento de circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è privo di spe perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discuss ritenute infondate dal giudice del gravame;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a men dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisi impugnata (cfr. p. 4 sul valore della refurtiva come attestato dai regis Compro Oro) e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il C si9lier estensore
Il Presidente