Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9489 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9489 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (TARGA_VEICOLO CODICE_FISCALE) nato in UCRAINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.;
che , infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata e in genere ogni riferimento alla concreta vicenda storica e procedimentale, si sono prospettate deduzioni oltremodo generiche, prive di qualsiasi puntualità e pertinenza censoria, non consentendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 3607/2026
CC – 03/03/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO